Espropriazione parziale
L’art. 33, primo comma, del D.P.R. n. 327 del 2001 (espropriazione parziale di un bene unitario) – che ha sostituito l’art. 40 della legge n. 2359 del 1865, del medesimo tenore – prevede che “nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”.
L’espropriazione parziale si verifica quando la vicenda espropriativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un unitaria destinazione economica ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa (Cass., sez. 1, 12 giugno 2012, n. 9541; Cass., sez. 1, 15 luglio 2020, n. 15040; Cass., sez. 1, 15 settembre 2021, n. 25005, che applica l’istituto esclusivamente ai fondi frazionati, poiché la diminuzione di valore è indennizzabile solo nel caso in cui sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno).
Due sono, dunque, i presupposti per l’applicazione dell’istituto dell’espropriazione parziale: la parte residua del fondo deve essere intimamente collegata con quelle espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all’intero immobile unità economica e funzionale; il distacco di una parte di esso influisce oggettivamente in modo negativo sulla parte residua (Cass., sez. 1, 3 luglio 2013, n. 16616). Si è anche affermato che, in caso di terreno su cui insisteva un’azienda agricola, era applicabile l’istituto dell’espropriazione parziale solo se vi fosse stato un pregiudizio conseguente ad una diminuzione o perdita di un valore in precedenza proprio dell’immobile stesso, e direttamente ricavato dalla sua peculiare ed oggettiva destinazione agricola (Cass., sez. 1, 25 novembre 2010, n. 23967).
In caso di espropriazione parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata deve essere determinato considerando non solo il suo valore intrinseco, ma anche la diminuzione di valore che tale esproprio comporta sulla proprietà residua nel suo complesso. Questo principio si applica anche nell’ambito dell’acquisizione sanante, al fine di garantire un ristoro economico reale ed adeguato al proprietario che subisce l’esproprio parziale. La valutazione del deprezzamento della proprietà residua deve essere oggettiva, tenendo conto delle effettive caratteristiche di utilizzo e dello stato di fatto degli immobili, senza considerare le intenzioni soggettive del proprietario (Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2025, n. 84).
L’art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001, che ha sostituito l’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 stabilisce che “è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”.
La disposizione, dunque, ricomprende due diverse ipotesi: quella dell’asservimento e quella della diminuzione di valore del bene derivante dalla perdita o dalla ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
Il legislatore, quindi, ha ricompreso nell’ambito delle ablazioni reali non solo l’ipotesi della radicale espropriazione, ma anche le vicende che comprimono le facoltà insite nella proprietà, senza giungere all’azzeramento del diritto del proprietario.
La pretesa indennitaria di cui all’art. 46 della legge n. 2359 del 1865, si fonda sulla sussistenza di tre distinte condizioni:1) un’attività lecita della pubblica amministrazione (Cass., sez. 1, 16/5/1996, n. 4561; Cass., sez. 1, 23/7/1998, n. 7210; Cass., sez. 2, 20/8/1999, n. 8/8/02); 2) l’imposizione di una servitù o la produzione di un danno permanente consistente nella perdita o diminuzione di un diritto; 3) il nesso di causalità tra l’esecuzione dell’opera pubblica e il danno (Cass., sez. 1, 12/12/1996, n. 11080).
In giurisprudenza si è ritenuto che il diritto all’indennizzo non è operativo nell’ipotesi in cui l’esecuzione dell’opera pubblica costituisca un fatto illecito nei confronti del danneggiato (Cass., sez. 1, 30/3/1979, n. 1833).
Inoltre, il danno permanente va inteso non già nel senso che deve essere perpetuo ed irreparabile, ma nel senso che deve essere non transitorio, cioè che deve avere una durata uguale a quella della situazione di fatto creata dall’opera pubblica (Cass., n. 1833 e 1979). Il requisito della permanenza del danno sussiste anche qualora non vi siano elementi per ritenere che la deminutio del diritto sia temporanea (Cass., sez. 3, 3/7/2014, n. 15223).
La nuova norma, che non è ovviamente applicabile alla fattispecie ratione temporis, ha previsto, in luogo del “danno permanente” la “permanente diminuzione del valore”.
Proprio la deminutio del valore “d’uso” o “di scambio” del bene oggetto del diritto di proprietà, conseguente alla esecuzione dell’opera pubblica, integra gli estremi dell’espropriazione larvata, suscettibile di tutela indennitaria (Cass., sez. 2, 20/8/1999, n. 8802).
La sfera dominicale, dunque, pur non essendo scalfita sotto il profilo dell’integrità materiale, restando il bene nella disponibilità del proprietario, rimane però compressa sotto il profilo delle facoltà ad essa strettamente connesse. Tanto è vero che è indennizzabile anche il danno che si produce periodicamente o a intervalli (Cass., Sez.U., 29/10/1992, n. 11782; più recentemente Cass., sez. 1, 12/3/2020, n. 7112).
Sorge a questo punto la necessità di distinguere l’espropriazione parziale di cui all’art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (ora art. 33 del D.P.R. n. 327 del 2001) da quella larvata di cui all’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (ora art. 44 del D.P.R. n. 327 del 2001).
L’art. 44 t.u.espr, non richiede necessariamente che la situazione contemplata venga a determinarsi in conseguenza di un procedimento espropriativo o di occupazione, ma è diretta alla tutela di soggetti che (quand’anche un procedimento espropriativo vi sia stato) o ne siano rimasti completamente estranei (in quanto proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l’opera) o abbiano subito un danno non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell’opera eseguita sulla parte espropriata ed indipendentemente dall’espropriazione stessa (Cass., sez. 1, 29/11/2000, n. 15305).
Pertanto, si è precisato che l’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 non costituisce né una ripetizione, né un’integrazione di quella di cui all’art. 40 della stessa legge (espropriazione parziale), ma sancisce il principio in base al quale chi esegue un’opera di pubblica utilità deve indennizzare i singoli proprietari che da quell’esecuzione abbiano subito un certo tipo di pregiudizi, a prescindere dal fatto che parte dei loro immobili siano stati espropriati per l’esecuzione dell’opera (Cass., n. 15305 del 2000).
L’art. 46 della legge n. 2359 del 1865 prende in considerazione solo i terzi estranei alla vicenda ablatoria, mentre, nei confronti del soggetto espropriato, ogni indennizzo conseguente all’evento espropriativo per atti legittimamente compiute dalla PA, tanto nella fase di espropriazione che in quella di esecuzione dell’opera, viene ricondotto e deve essere ricompreso nell’indennità di esproprio. La quale, nel caso di espropriazione parziale, corrisponde ex art. 40 della legge n. 2359 del 1865, alla differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’intero immobile prima dell’occupazione e il giusto prezzo che potrà avere la parte residua dopo l’occupazione. In tal modo inglobando tale indennità sia il ristoro della perdita del diritto dominicale sulla parte espropriata sia il ristoro della diminuzione di valore, per ogni aspetto, del fondo residuo (Cass., sez. 1, n. 4/2/01 del 2001).
Inoltre, si è precisato che, in tema di espropriazione, l’indennizzo di cui agli artt. 46 della L. n. 2359 del 1865 e 44 del D.Lgs. n. 327 del 2001 spetta se l’opera pubblica abbia realizzato una significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa, che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori, vibrazioni, gas di scarico e simili, sia in tutti i casi in cui il bene subisca un’oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità, purché idonea a tradursi in una altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico (Cass., sez. 1, 26/5/2017, n. 13368; Cass., sez. 1, 25/9/1990, n. 9693; anche Cass., sez. 1, 9/9/2004, n. 18172; Cass., sez. 2, 9/3/1988, n. 2366).
Non va dimenticato, poi, che all’indennizzo per l’irreversibile diminuzione del godimento di un immobile, per effetto di immissioni intollerabili che siano dovute ad un’opera pubblica ed alla attività pubblicistica ad essa connessa e che risultino di durata prevedibilmente “sine die”, va applicata la disciplina dell’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (“ratione temporis” applicabile ed ora sostituito dall’art. 44 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), e non l’art. 844 cod. civ., cui può farsi rinvio solo al fine dell’apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, che ha carattere speciale rispetto a quella codicistica, in ragione della qualità pubblica dei soggetti che interferiscono con la proprietà e alla natura e finalità pubblicistica dell’attività posta in essere e, dunque, della riconducibilità della fattispecie alla dinamica delle relazioni autorità-libertà e non a quella dei rapporti tra privati (Cass., sez. 3, 3/7/2014, n. 15223).