Schema testo unico 2025

schema testo unico 2025

TITOLO I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1 – Oggetto: Disciplina l’espropriazione di beni immobili e diritti immobiliari per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Art. 2 – Principio di legalità: L’espropriazione può avvenire solo nei casi previsti dalla legge e deve seguire criteri di efficienza, economicità e trasparenza.

Art. 3 – Definizioni: Definisce i soggetti coinvolti nel processo espropriativo, come l’espropriato, l’autorità espropriante, il beneficiario dell’espropriazione e il promotore dell’espropriazione.

Art. 4 – Beni non espropriabili: Alcuni beni pubblici non possono essere espropriati a meno di specifiche condizioni (ad esempio, immobili di culto o demaniali).

Art. 5 – Applicazione nelle Regioni e Province Autonome: Le regioni possono esercitare poteri normativi in materia, nel rispetto dei principi fondamentali statali.

Art. 6 – Regole generali sulla competenza: Individua l’autorità competente per l’espropriazione e stabilisce l’obbligo di un ufficio preposto.

Art. 7 – Competenze dei Comuni: I Comuni possono espropriare aree per attuare i piani regolatori o per sistemare zone di espansione.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Identificazione delle fasi che precedono il decreto d’esproprio

Art. 8 – Fasi del procedimento: L’esproprio avviene solo dopo l’apposizione del vincolo, la dichiarazione di pubblica utilità e la determinazione dell’indennità, anche se in via provvisoria.

CAPO II La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all’esproprio

Art. 9 – Vincoli urbanistici: Gli immobili destinati a opere pubbliche nei piani urbanistici sono automaticamente soggetti a vincolo espropriativo per 5 anni.

Art. 10 – Vincoli derivanti da atti diversi: Se un’opera non è inclusa nei piani urbanistici, può comunque essere soggetta a vincolo tramite conferenze di servizi o accordi di programma.

Art. 11 – Partecipazione degli interessati: Il proprietario dell’immobile deve essere informato sull’avvio del procedimento e può presentare osservazioni.

CAPO III La fase della dichiarazione di pubblica utilità

SEZIONE I Disposizioni sul procedimento

Art. 12 – Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità: Include piani regolatori, piani particolareggiati e atti amministrativi con valore equivalente.

Art. 13 – Effetti della dichiarazione: Una volta dichiarata la pubblica utilità, il decreto di esproprio deve essere emanato entro 5 anni. L’autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre proroghe dei termini.

Art. 14 – Elenco degli atti: Le autorità devono trasmettere i provvedimenti espropriativi ai Ministeri o alle Regioni competenti.

SEZIONE II Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell’opera

Art. 15-17 – Approvazione dei progetti: I progetti devono contenere descrizioni dettagliate delle aree e gli avvisi devono essere comunicati ai proprietari.

SEZIONE III Disposizioni sull’approvazione di un progetto di un’opera non conforme alle previsioni urbanistiche.

Art. 18-19 – Progetti non conformi ai piani urbanistici: La variante al piano può essere adottata direttamente con l’approvazione dell’opera pubblica.

CAPO IV La fase di emanazione del decreto di esproprio

SEZIONE I Del modo di determinare l’indennità di espropriazione

Art. 20 – Determinazione provvisoria: L’autorità espropriante propone un’indennità che il proprietario può accettare o contestare.

Art. 21 – Determinazione definitiva: Se non c’è accordo, una commissione tecnica fissa l’indennità, valutando il valore del bene. Se richiesto dall’espropriato può essere attivato un collegio peritale, altrimenti viene coinvolta la Commissione provinciale Vam.

Art. 22 – Determinazione urgente: In casi urgenti, l’esproprio può avvenire senza indagini preliminari, con un’indennità provvisoria.

Art. 22-bis – Occupazione d’urgenza: In caso di necessità immediata, l’autorità può occupare il bene prima dell’espropriazione definitiva.

SEZIONE II Del decreto di esproprio

Art. 23 – Contenuto ed effetti: Il decreto di esproprio indica l’indennità, il trasferimento del diritto di proprietà e viene trascritto nei registri immobiliari.

Art. 24 – Esecuzione: Il beneficiario viene immesso nel possesso dell’immobile con un verbale di esecuzione.

Art. 25 – Effetti per i terzi: L’esproprio estingue automaticamente tutti i diritti reali o personali sul bene.

CAPO V Il pagamento dell’indennità di esproprio

SEZIONE I Disposizioni generali

Art. 26 – Pagamento o deposito: L’indennità accettata viene pagata, mentre quella contestata è depositata presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 27 – Pagamento o deposito definitivo dell’indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale.

Art. 28 – Pagamento definitivo: Il proprietario riceve la somma solo se non vi sono contestazioni o diritti di terzi sul bene.

Art. 29 – Pagamento dell’indennità a seguito di procedimento giurisdizionale
Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.

SEZIONE II Pagamento dell’indennità a incapaci a enti e associazioni

Art. 30 – Regola generale Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione.

Art. 31 – Disposizioni sulla indennità Disciplina l’approvazione e la gestione delle indennità di esproprio. I tutori e gli amministratori di soggetti incapaci devono ottenere il via libera del tribunale civile per accettare l’indennità o concludere un accordo di cessione. Se il bene appartiene allo Stato o a un ente pubblico, si applicano le norme sulla transazione. Le somme spettanti a soggetti senza capacità di disporre liberamente dei beni non possono essere riscosse dai loro amministratori, salvo specifiche condizioni di utilizzo previste dalla legge. Tuttavia, non è necessaria alcuna approvazione per accettare l’indennità stabilita da tecnici o per convertirla in titoli del debito pubblico

CAPO VI Dell’entità dell’indennità di espropriazione

SEZIONE I Disposizioni generali

Art. 32 – Determinazione del valore del bene L’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento della cessione o del decreto di esproprio. Sono esclusi dal calcolo le migliorie apportate dopo l’inizio del procedimento. Il proprietario può rimuovere materiali senza pregiudicare l’opera.

Art. 33 – Espropriazione parziale di un bene unitario Se viene espropriata solo una parte del bene, l’indennità tiene conto della diminuzione di valore. Se l’opera porta un vantaggio alla parte rimanente, l’indennità è ridotta.

Art. 34 – Soggetti aventi diritto all’indennità L’indennità spetta al proprietario o all’enfiteuta. Dopo la trascrizione del decreto, tutti i diritti sul bene si trasferiscono sull’indennità.

Art. 35 – Regime fiscale L’indennità di esproprio è soggetta a tassazione, con ritenuta del 20%. Il contribuente può optare per la tassazione ordinaria. Vi sono alcune esenzioni.

SEZIONE II Opere private di pubblica utilità

Art. 36 – Esproprio per opere private di pubblica utilità che non consistano in abitazioni dell’edilizia residenziale pubblica L’indennità è pari al valore venale del bene.

SEZIONE III Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile o legittimamente edificata.

Art. 37 – Esproprio di area edificabile L’indennità è pari al valore venale del bene, ridotta del 25% se l’esproprio rientra in riforme economico-sociali. È prevista una maggiorazione del 10% nei casi in cui è stato concluso l’accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un’indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.

Art. 38 – Esproprio di area edificata L’indennità è pari al valore venale. Se l’edificio è parzialmente abusivo, il calcolo si basa solo sulla parte legittima.

Art. 39 – Indennità per vincoli urbanistici Se un vincolo espropriativo viene reiterato, il proprietario ha diritto a un’indennità proporzionata al danno.

SEZIONE IV Determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile

Art. 40 – Esproprio di area non edificabile L’indennità si basa sul valore agricolo, considerando colture e manufatti legittimi. È prevista un’indennità aggiuntiva per coltivatori diretti.

Art. 41 – Commissione per la determinazione dell’indennità Ogni provincia ha una commissione regionale per la determinazione dell’indennità definitiva.

Art. 42 – Indennità aggiuntive Previste indennità aggiuntive al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 42 bis – Utilizzo senza titolo di un bene per scopi pubblici Disciplina la possibilità per l’autorità pubblica di acquisire un bene immobile utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di pubblica utilità. L’acquisizione avviene senza effetto retroattivo e comporta il pagamento al proprietario di un indennizzo

CAPO VII Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio.

Art. 43 – Utilizzazione senza titolo di un bene La Corte Costituzionale, con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293 (in Gazz. Uff., 13 ottobre, n. 41), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo

CAPO VIII Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato

Art. 44 – Indennità per imposizione di servitù Indennità per il proprietario che subisce una servitù o una diminuzione del valore del fondo.

CAPO IX La cessione volontaria

Art. 45 – Cessione volontaria Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell’opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell’espropriazione l’atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà, con un corrispettivo maggiorato rispetto all’indennità ordinaria.

CAPO X La retrocessione

Art. 46 – Retrocessione totale Se l’opera pubblica non viene realizzata entro dieci anni, l’espropriato può chiedere la restituzione del bene.

Art. 47 – Retrocessione parziale Se solo una parte del bene espropriato viene utilizzata, l’espropriato può chiedere la restituzione della parte restante.

Art. 48 – Determinazione del corrispettivo per la retrocessione Il corrispettivo della retrocessione è calcolato sulla base dell’indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.

CAPO XI L’occupazione temporanea

Art. 49 – Occupazione temporanea L’autorità espropriante può occupare temporaneamente un’area non soggetta a esproprio, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.

Art. 50 – Indennità per l’occupazione temporanea Il proprietario ha diritto a un’indennità per ogni anno di occupazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I L’espropriazione per opere militari e di beni culturali

Art. 51 – Espropriazione per opere militari Il Ministero della Difesa può dichiarare la pubblica utilità per espropri destinati alla difesa.

Art. 52 – Espropriazione di beni culturali Regola l’esproprio di beni di interesse archeologico e culturale.

CAPO II Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche

Art. 52 bis a 52 nonies – Espropriazione per infrastrutture energetiche Norme specifiche per l’esproprio di infrastrutture energetiche, come gasdotti ed elettrodotti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE

Art. 53 – Disposizioni processuali Stabilisce la giurisdizione per le controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 54 – Opposizione alla stima Disciplina la procedura per impugnare la determinazione dell’indennità.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 – Occupazioni senza titolo antecedenti al 1996 Regola il risarcimento per i suoli occupati senza titolo prima del 30 settembre 1996.

Art. 56 – Determinazione dell’indennità di espropriazione Chi è stato espropriato prima dell’entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, può accettare l’indennità provvisoria senza subire la riduzione del 40% prevista dall’Art. 37, purché l’indennità fosse ancora contestabile a quella data.

Art. 57 – Applicazione della normativa ai procedimenti in corso Le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti che, alla data della sua entrata in vigore, abbiano già ottenuto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. In questi casi, continuano a valere le normative precedenti. Restano inoltre in vigore le norme regionali che attribuiscono la competenza espropriativa ad autorità diverse dal presidente della Regione.

Art. 57 bis – Applicazione della normativa alle infrastrutture energetiche Per le infrastrutture lineari energetiche con dichiarazione di pubblica utilità già avvenuta entro il 31 dicembre 2004, o con scadenza dei termini per le osservazioni dei soggetti interessati, non si applicano le disposizioni del testo unico. Tuttavia, il beneficiario dell’esproprio o il proponente dell’infrastruttura può scegliere di applicarlo alle fasi procedimentali ancora in corso.

Art. 58 – Abrogazione di norme L’articolo prevede l’abrogazione delle norme incompatibili con il presente testo unico.

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