ART. 44 TESTO UNICO ESPROPRI
PRESCRIZIONE DELL’INDENNIZZO, LEGITTIMAZIONE ALL’AZIONE, DIFFERENZIAZIONE DALL’AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PER IMMISSIONI EX ART. 844 C.C. E 2043 C.C.
L’indennizzo di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 – spettante al proprietario dell’immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un’opera di pubblica utilità – integra un indennizzo per un’attività lecita che produce una “deminutio” permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrerente da quando il privato inizia a subire il pregiudizio ovvero dal momento dell’inizio di operatività dell’opera pubblica.
In proposito, occorre in primo luogo puntualizzare che è legittimato alla proposizione della domanda di indennizzo ex art. 44, ed alla proposizione dei motivi di ricorso ad essa relativi, esclusivamente il proprietario degli immobili e delle aree che lamenta siano state deprezzate dall’avvenuta costruzione e dalla operatività dell’opera pubblica e non anche gli altri soggetti risiedenti nei predetti immobili a diverso titolo, che lamentano esclusivamente un pregiudizio non patrimoniale, alla salute e alla vita di relazione (Cass. civ., sez. III, 17/07/2024, n. 19806).
Sia la dottrina che la giurisprudenza riconoscono che se ne ha diritto a fronte di una situazione di c.d. espropriazione larvata, ovvero di perdita permanente, legata appunto alla realizzazione dell’opera pubblica e al suo normale funzionamento, di una qualche apprezzabile utilità del diritto dominicale. Deve trattarsi, beninteso, della perdita di una utilità che prescinde da una formale espropriazione ed anzi presuppone che non sia intervenuto esproprio e che il proprietario abbia conservato la titolarità dell’immobile, essendo invocabile allorché quest’ultimo, per effetto dell’esecuzione di un’opera pubblica, subisca la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, ricevendone un pregiudizio permanente; in questo caso si ha diritto all’indennizzo, commisurato non a criteri predeterminati dal legislatore, come avviene per la stima dell’indennità di esproprio, ma al (variabile) pregiudizio effettivo ed attuale subìto dal proprietario del fondo (in questo senso Cass. n. 15130 del 2020).
Si è poi precisato che la disposizione di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 327 del 2001 (che ha sostituito l’art. 46 della legge n. 2359 del 1865), non implica l’indennizzabilità del solo danno perpetuo o irreparabile, potendo essere considerato permanente anche il danno quello che si produce periodicamente e ad intervalli o che dura fino a quando permane la causa lesiva, individuabile non solo nell’opera pubblica – che può mostrare il suo carattere pregiudizievole pure dopo l’ultimazione dei lavori -, ma anche in lavori di modificazione o di completamento della stessa; la valutazione della “permanenza” del danno deve essere effettuata con riguardo al momento dell’apprezzamento della causa lesiva in base ad un giudizio prognostico, ispirato ad un criterio di normalità causale, in forza del quale è da ritenersi indennizzabile il danno quando non vi siano elementi per ritenere che la “deminutio” del diritto sia temporanea (Cass. n. 7112 del 2020).
Il proprietario danneggiato da un’opera pubblica può proporre contestualmente, in presenza dei necessari presupposti, due domande, l’una volta ad ottenere l’indennizzo per attività lecita e l’altra volta ad ottenere il risarcimento dei danni da fatto illecito: distinte le due domande, diversi sono i termini di prescrizione sia nella durata che nella decorrenza.
Con riguardo all’azione relativa all’art. 844 c.c. la Cassazione ha precisato altresì che la mera potenzialità dannosa di un illecito non comporta che l’accertamento dello stesso sia sufficiente a conseguire la condanna del suo autore al risarcimento del danno e pertanto non esaurisce l’onere probatorio dell’attore sicché il giudice potrà pronunciarsi sulla relativa domanda solo nei limiti in cui è stata fornita la prova del danno effettivamente subito essendo i danni risarcibili solo la conseguenza del fatto adesivo.
Il danno conseguenza derivante dalle immissioni non è limitato al solo pregiudizio alla salute ma anche all’autonomo pregiudizio alla vita di relazione e al rispetto delle proprie condizioni abituali di vita (concetto riconosciuto più volte dalla Cassazione anche a Sezioni Unite).
Inoltre la Cassazione ha puntualizzato che l’azione esperita dal proprietario del fondo danneggiato per conseguire l’eliminazione delle cause di immissioni rientra tra le azioni negatorie, di natura reale, a tutela della proprietà. Essa è volta a fare accertare in via definitiva l’illegittimità delle immissioni e a ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene, indispensabili per farle cessare. Peraltro, l’azione inibitoria ex art. 844 c.c. può essere esperita dal soggetto leso per conseguire la cessazione delle esalazioni nocive alla salute, salvo il cumulo con l’azione per la responsabilità aquiliana prevista dall’art. 2043 c.c. nonché la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c. (Cassazione civile sez. un. – 15/10/1998, n. 10186).