Esproprio parziale ex art. 33 t.u.e. con danno anche da parte dell’opera pubblica unica indennità e competenza Corte d’Appello. Danno da opera pubblica senza esproprio ex art. 44 t.u.e. competenza Tribunale – Cass. civ., sez. I, 03/05/2024, n. 11887

Esproprio parziale

La sentenza in commento è rilevante in quanto ribadisce alcuni principi consolidati in materia.

È orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui, “In tema di espropriazione per pubblica utilità, è configurabile una espropriazione parziale, regolata dall’art. 40 della L. n. 2359 del 1865 (ora art. 33 D.P.R. 327/2001), quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare, caratterizzato da un’unitaria destinazione economica, e determini al proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l’indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata a causa della compromissione o dell’alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento, mentre ricorre la diversa ipotesi, per cui è previsto uno speciale indennizzo, di cui al successivo art. 46 quando il privato abbia subito la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale a seguito non dell’espropriazione ma dell’esecuzione dell’opera pubblica, sicché la relativa controversia esula dalla competenza in unico grado della corte d’appello ex art. 19 della L. n. 865 del 1971 e rientra nella generale cognizione del tribunale” (Cass. 17789/2015).

D’altra parte, è altresì orientamento consolidato quello secondo cui, in tema di espropriazione, lo speciale indennizzo di cui all’art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (ora 44 D.P.R. 327/2001) prescinde dall’esistenza di un provvedimento ablativo ed, anzi, postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell’immobile, subendo, peraltro, per effetto dell’esecuzione dell’opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente.

Dunque, solo nel caso in cui non sia intervenuto nessun esproprio, neppure parziale, la controversia avente ad oggetto lo speciale indennizzo richiesto dal proprietario per effetto della realizzazione dell’opera pubblica espropriato esula dalla competenza in unico grado della corte d’appello ex art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, rientrando nella generale cognizione del tribunale (Cass. 9488/2014).




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