Ai fini della definizione di un vincolo quale espropriativo o conformativo è centrale valutare se la sua imposizione consenta o meno lo sfruttamento economico del bene da parte del privato – T.A.R. Firenze sez. I, 27.06.2023, n. 656

Vincoli espropriativi

La variante al piano regolatore generale che imponga solo un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, lo stesso va qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell’area (Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2022, n. 1940, sulle orme di Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2016, n. 10325; si vedano anche Cons. Stato sez. II, 4 febbraio 2022, n. 782; sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 783).

Onde stabilire la natura – conformativa o espropriativa – di un vincolo, occorre verificare se la sua imposizione ammetta, comunque, la realizzazione dell’opera da parte del privato e se, in presenza di tale possibilità, quest’ultimo possa porre l’opera medesima sul mercato e sfruttarla economicamente (come nell’ipotesi destinazione ad attrezzature ricreative o sportive, a verde pubblico, a parcheggio pubblico: cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 5582/2015; n. 4022/2016; n. 4748/2017; sez. VI, n. 783/2020; sez. II, n. 6455/2020; TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 1027/2018; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 6634/2018).

Solo in tal caso, infatti, si può affermare che non vi sia uno svuotamento del diritto di proprietà; diversamente, qualora dell’opera realizzata, comunque destinata ad una pubblica utilizzazione, l’unico esclusivo fruitore sia l’ente pubblico, si ha un sostanziale svuotamento del contenuto economico del diritto di proprietà, con relativa configurazione del vincolo a guisa sostanzialmente espropriativa (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 3623/2016; TAR Emilia Romagna, Parma, n. 187/2018; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 519/2020)” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 21 luglio 2021, n. 1810).

Per stabilire la natura conformativa o espropriativa di un vincolo, occorra verificare se la sua imposizione consenta al privato di realizzare l’opera: per affermarsi la natura espropriativa del vincolo (vincoli espropriativi) deve concorrere un triplice ordine di presupposti: in primo luogo, che si traduca in un’imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati al precipuo fine della precisa e puntuale localizzazione di un intervento edilizio che, per natura e scopo, sia di esclusiva appropriazione e fruizione collettiva; in secondo luogo, che la relativa realizzazione risulti incompatibile con la proprietà privata e, perciò, presupponga ineluttabilmente, per il suo compimento, l’espropriazione del bene; in terzo luogo, che l’imposizione determini l’inedificabilità del bene colpito e, dunque, lo svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, incidendo sul suo godimento, tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero da diminuirne in modo significativo il valore di scambio.

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