Il decreto di espropriazione per pubblica utilità non estingue i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi – Cass. civ. sez. un., 10.5.2023, n. 12571

La Cassazione a sezione unite con la sentenza in commento ha espresso il seguente principio di diritto: “i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla (ovvero considerati implicitamente estinti) per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce, essendo, perciò, necessario, per l’attuazione di una siffatta forma di espropriazione, un formale provvedimento di sdemanializzazione, la cui mancanza rende invalido il citato decreto espropriativo che implichi l’estinzione di eventuali usi civici di questo tipo ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull’indennità di espropriazione”.

La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata ad affrontare una questione di particolare rilevanza, attinente al tema dell’espropriabilità dei beni gravati da usi civici e a risolvere il contrasto tra orientamenti emerso proprio attorno alla possibilità o meno di esproprio dei beni gravati da usi civici. La vicenda prende le mosse dalla richiesta rivolta ai giudici di espropriare per pubblica utilità alcuni terreni da parte di alcune società di distribuzione dell’energia, anche in ragione dell’opposizione del Commissario per gli usi civici della Regione Abruzzo.

È stato così superato dalle sezioni unite l’orientamento giurisprudenziale, affermatosi in particolare negli ultimi anni, per il quale sarebbe stato ammissibile l’espropriazione per pubblica utilità di un bene gravato da uso civico (da ultimo, Cass., 34476/2022) senza necessità di un formale provvedimento di sdemanializzazione.

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