Espropri di aziende: principi in materia di determinazione dell’indennità – Cass. civ., sez. I, 04.10.2023, n. 27960

Espropri di aziende

La sentenza in esame è rilevante perché riassume in modo chiaro i principi da seguire per determinare l’indennità in caso di espropri di aziende.

In particolare secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso in cui, a seguito di espropriazione parziale per pubblica utilità, risulti impedito l’ulteriore svolgimento di un’impresa che utilizzava l’immobile espropriato per l’esercizio della propria attività, la determinazione dell’indennità di esproprio dev’essere effettuata tenendo conto della differenza tra il valore dell’area espropriata, comprensivo di quello degli edifici che vi insistono, e il valore dell’azienda, non potendo costituire oggetto di indennizzo il pregiudizio che il proprietario o il titolare di altro diritto subisce per non poter più esercitare l’impresa in quel luogo, in quanto l’indennità di espropriazione è commisurata al valore venale del bene, non a quello dell’azienda.

Pertanto, le costruzioni esistenti sull’area vanno considerate nel loro valore in sé, non per il diverso valore che possono avere in rapporto alla particolare destinazione connessa all’attività d’impresa e dunque alla circostanza di essere adibite a sede dell’azienda.

In applicazione di tale principio, è stata cassata la sentenza della Corte d’Appello, che, ai fini della determinazione dell’indennità dovuta per l’espropriazione di un’area destinata a stazione di rifornimento di carburanti per autoveicoli, aveva tenuto conto della redditività dell’azienda sulla stessa insistente (Sez. 1, 6.4.2009, n. 8229; Sez. 1, 25.10.2010, n. 23967).

Si è chiarito anche che, dopo l’intervento delle Sezioni unite (Sez. un., 8.6.1998, n. 5609), l’indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l’applicazione del criterio legale, senza che abbia rilievo il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto del non potere ulteriormente svolgere, mediante l’uso dello stesso immobile, la precedente attività; ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire propri servizi, l’espropriazione non si estende al diritto dell’imprenditore su di essi, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda in sé considerata, quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi. Pertanto, nel caso di espropriazione di terreno destinato a parcheggio al servizio di struttura alberghiera, le perdite aziendali lamentate dall’espropriato non sono suscettibili di indennizzo, e l’applicazione del criterio legale previsto nel caso di espropriazione parziale e sufficiente a compensare la perdita subita.

Si è inoltre affermato (Sez. 1, 18.5.2022 n. 16074) che la legge, come accade a proposito dell’espropriazione di terreni su cui sono insediati coltivatori diretti, costretti dall’espropriazione ad abbandonarli, ben potrebbe prevedere che all’imprenditore spetti un’indennità per il fatto di vedere dissolta l’organizzazione aziendale di cui costituiva elemento di il diritto di godimento sull’immobile espropriato, ma “per quanta attenzione il problema meriti de iure condendo l’attuale sistema non prevede tale ulteriore contributo riparatorio”.

La legge dunque, non consente la valutazione del complesso dei beni organizzato per l’esercizio di una specifica e bene individuata impresa da intendersi nel senso di cui all’art. 2555 c.c., e quindi di tutte le conseguenze pregiudizievoli – ivi compreso l’avviamento o il mancato guadagno (lucro cessante) – del ridimensionamento e/o della cessazione dell’attività imprenditoriale che resta del tutto estranea alla nozione stessa di indennità di espropriazione, rapportata all’art. 42 Cost., solo al valore del bene espropriato, con esclusione di ogni altro pregiudizio a carattere personale e indiretto subito dall’espropriato, ivi compreso il pregiudizio all’attività di impresa, ancorché insistente nell’immobile soggetto ad espropriazione (Sez. 1, 4.5.2009, n. 10217; Sez. 1, 26.6.1995, n. 7224; Sez. 1, 13.11.1974, n. 3596).

Recentemente è stato ribadito che indennità di espropriazione è unica ed, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta in considerazione della sua concreta destinazione; il termine di riferimento per la sua determinazione è rappresentato dal valore di mercato del bene, quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, non anche dal reale pregiudizio che il proprietario (o altro titolare di un minore diritto di godimento) risentano come effetto dal non potere ulteriormente svolgere, mediante l’uso dello stesso immobile, la precedente attività; ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito, sul luogo, l’ulteriore svolgimento dell’impresa, che utilizzava l’immobile per fornire i propri servizi, l’espropriazione non si estende al diritto dell’imprenditore su di essi, né all’azienda da quest’ultimo organizzata (Sez. 1, n. 17564 del 31.5.2022).

Pertanto, non spetta alcuna somma ulteriore per la cessazione dell’attività commerciale, perché non è possibile ottenere nello stesso tempo l’equivalente pecuniario del bene e i redditi che sarebbero derivati dal suo utilizzo, come se fosse rimasto nel patrimonio e nel possesso del ricorrente; ogni diversa soluzione interpretativa condurrebbe in tutta evidenza una indebita documentazione del privato con danno ingiusto per l’amministrazione.

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