Opposizione alla stima: conseguenze alla rinuncia della riconvenzionale – Cass. civ., sez. VI, 5.8.2022, n. 24355

Il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità non si configura come un giudizio di impugnazione dell’atto amministrativo ma introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il “quantum” dell’indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia, va coordinato con quello della domanda, per cui, in presenza di stima definitiva, il giudizio di opposizione può concludersi con una statuizione più favorevole all’opponente, ma non può determinare un importo minore, a meno che non vi sia domanda in tal senso da parte dell’espropriante, il quale, ove convenuto nel giudizio, deve osservare le forme e i termini della domanda riconvenzionale, in quanto aziona una contropretesa che va oltre il rigetto della domanda principale» (Cass., Sez. I, 28/02/2006, n. 4388).

Poiché, dunque, onde procedere ad una determinazione in peius delle indennità già anticipate in via provvisoria, è necessaria la domanda della controparte, ne consegue che avendo Autostrade rinunciato a tale domanda, come espressamente riporta il verbale di udienza del 9.7.2019, la Corte d’Appello non poteva, ordinando agli istanti la restituzione delle somme eccedenti la stima operata dal CTU, statuire su una domanda che era stata rinunciata, diversamente incorrendo appunto nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Né per vero queste considerazioni si prestano ad essere rimeditate alla stregua degli argomenti che vi oppone la controricorrente, poiché quand’anche potesse condividersi l’idea che, nel corpo della domanda riconvenzionale da essa proposta, la domanda di accertamento fosse separabile dalla domanda di condanna, di modo che la rinuncia riguarderebbe solo quest’ultima, è in ogni caso la domanda di condanna che la Corte d’Appello ha accolto sebbene fosse stata rinunciata.

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