L’accordo bonario sull’indennità spettante all’espropriando non comporta ipso facto la cessione volontaria del bene

La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, afferma l’inidoneità di un accordo bonario sulla misura dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità a determinare effetti traslativi del cespite immobiliare, interessato dal procedimento ablativo.

Infatti l’accordo amichevole in questione non comporta la cessione volontaria del bene, sicché è sempre necessario il completamento del procedimento al fine del passaggio della proprietà del bene dall’espropriato all’espropriante. L’accordo non ha valenza sostitutiva degli atti conclusivi, ma viene invece a caducarsi ed a perdere efficacia, qualora il procedimento non si concluda con il negozio di cessione o con il decreto di esproprio. Il procedimento espropriativo deve concretamente proseguire sino al suo completamento proprio al fine di dare vita all’effetto traslativo della proprietà. Pertanto, se il procedimento non si conclude con l’espropriazione, viene meno l’efficacia dell’accordo amichevole sull’ammontare dell’indennità, non potendovi essere un’indennità di espropriazione se non c’è espropriazione con l’attribuzione, quindi, al g. a. della relativa competenza (T.A.R. Salerno, Sez. III, 05/07/2022, n. 01942; Cassazione civile, Sez. I, 6/03/2020, n. 6487; Consiglio Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4022).

L’accordo bonario afferisce al solo profilo della misura dell’indennità, ma è intrinsecamente privo di attuale idoneità traslativa; traguardando la fattispecie in un’ottica procedimentale, l’accordo mira solo a chiudere il sub-procedimento volto a quantificare l’indennità, ma non ha strutturalmente la capacità di determinare (anche) la conclusione dell’intero procedimento espropriativo, ex lege rimessa, in omaggio al principio di tipicità e nominatività del provvedimento amministrativo, all’emanazione di atto unilaterale autoritativo ovvero alla stipulazione, nelle forme di legge, di apposito accordo con il soggetto espropriato (non a caso disciplinato dal d.P.R. 327/2001 in articolo – 45 – diverso da quelli dedicati alla mera determinazione convenzionale dell’indennità – 20 e 21). La mancata conclusione del procedimento di esproprio nelle due forme alternative della spendita del potere ablativo o dell’incontro di volontà con il privato, dunque, non determina l’estinzione del diritto di proprietà del ricorrente sul bene (si veda T. A. R. Palermo, Sez. I, 5/11/2015, n. 2840).

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