Con la sentenza n. 3074 dell’8.2.2018, la Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sulla distinzione tra opposizione alla stima e determinazione giudiziale dell’indennità riaffermando alcuni principi basilari anche per la decorrenza dei termini delle due diverse azioni.
La Corte richiama i suoi precedenti (Cass. n. 10720 del 2016; n. 22844 del 2016; n. 11261 del 2016; n. 5517 del 2017; n. 10446 del 2017; n. 3606 del 2017) per ribadire che, anche secondo la disciplina del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, al proprietario espropriato sono concesse due azioni: l’una di determinazione dell’indennità di esproprio e l’altra di opposizione alla stima, a seconda se sia o meno stata calcolata l’indennità definitiva, che è demandata alla Commissione Provinciale ed, in alternativa, al collegio dei tecnici di cui all’art. 21.
La previsione dell’art. 54, costituisce la codificazione del principio, costantemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001), secondo cui, emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per questo motivo azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost. (che si sostituisce al diritto reale e non subordinato alla liquidazione in sede amministrativa).
Tale principio si pone in consonanza con la sequenza procedimentale prevista dall’art. 20, commi 11 e 12; artt. 22 e 23 e art. 26, comma 11 T.U., in base alla quale – come già accadeva nel sistema di cui alla L. n. 865 del 1971 – la pronuncia del decreto di esproprio segue di regola la sola offerta dell’indennità provvisoria, che, a norma dell’art. 23, comma 1, lett. c, deve essere indicata nel provvedimento e precede logicamente la determinazione dell’indennità definitiva. Nell’ipotesi eccezionale, invece, in cui il decreto tardi ad essere emesso e tuttavia nelle more sia egualmente determinata l’indennità definitiva (ad opera della Commissione provinciale ovvero del collegio dei tecnici) insorge la sola necessità che nel decreto di esproprio sia indicata anche la determinazione dell’indennità suddetta (art. 27 e art. 23, lett. d, ove significativamente la nomina dei tecnici è considerata solo “eventuale”).
E proprio al lume di dette due fattispecie – quella fisiologica e quella eccezionale in cui il decreto di esproprio segue la stima definitiva – si spiega il disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3, che prevede che il termine di 30 giorni per proporre opposizione decorre “dalla notifica del decreto di esproprio”; ovvero “dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”.
La Cassazione nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione censura l’esegesi fatta propria dalla Corte territoriale di merito che non solo non tiene conto della predetta sequenza procedimentale, ma finisce con l’introdurre per l’azione di determinazione dell’indennità un termine di decadenza che è previsto per la diversa azione dell’opposizione alla stima – e che nello specifico caso, non ha neppure iniziato il suo decorso, non essendo intervenuta alcuna stima definitiva – con conseguente vulnus per il proprietario, che, secondo la Corte territoriale, sarebbe onerato o di proporre l’azione di determinazione dell’indennità nel termine di appena un mese dal sorgere del suo credito (emissione del decreto ablativo), ovvero di opporsi alla futura stima definitiva, in tal caso ipotizzando una condizione pari a quella che ha dato luogo alla declaratoria d’incostituzionalità, di cui alla nota sentenza n. 67 del 1990, della L. n. 865 del 1971, art. 19 nella parte in cui, pur dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell’indennità, prima della redazione della relazione di stima di cui agli artt. 15 e 16 medesima legge.
Espropri: opposizione alla stima, determinazione giudiziale dell’indennità e termini
