Espropri: indennità aggiuntiva art. 42 t.u.espr. il soprassuolo va valutato – Cass. civ., sez. I, 19.2.2018 n. 3952

Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte ribalta la decisione della Corte d’Appello di Venezia che aveva determinato l’indennità aggiuntiva spettante all’affittuario ex art. 42 d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, in base ai soli valori tabellari VAM relativi al terreno, ignorando conseguentemente il valore in concreto del soprassuolo (nel caso di specie si trattava di un vivaio).
La Corte di Cassazione rileva che la Corte d’Appello di Venezia nella propria sentenza, in realtà si era uniformata a precedenti orientamenti della stessa Cassazione che avevano ritenuto esaustiva la valutazione tramite il valore tabellare VAM in quanto già commisurato al tipo di piantagioni effettivamente esistenti sul suolo.
Tuttavia la stessa Corte di Cassazione ha poi innovato la propria precedente giurisprudenza a seguito degli interventi della Corte Costituzionale e delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, nonché della evoluzione normativa.
È stato dunque valorizzato il nuovo principio secondo cui il serio ristoro che l’art. 42 Cost., comma 3, riconosce al sacrificio della proprietà per motivi d’interesse generale si identifica oggi con il giusto prezzo nella libera contrattazione di compravendita.
Pertanto ai fini della determinazione dell’indennità, l’aumento di valore del suolo viene beneficato dal soprassuolo esistente, assumendo specifico rilievo a questo fine ciò che contribuisce a connotarne l’identità fisica e urbanistica conferendo al suolo condizioni particolari di sicurezza, utilità e amenità (Cass., 1.2.2016, n. 1870; Cass., 9.2.2017, n. 3461; Cass., 27.7.2017, n. 18732).
Ne consegue che «qualora le piantagioni che insistono sul suolo espropriato contribuiscano a connotarne le caratteristiche fisiche, tanto da incidere sul valore e contribuire all’appetibilità dello stesso ove inserito in un mercato virtuale, del relativo valore occorre tenere conto» (Cass., 21.3.2014, n. 6743).
Con l’ordinanza n. 3952/2018 la Cassazione rinvia alla Corte d’Appello di Venezia, in altra composizione, che dovrà necessariamente attenersi, nel giudizio di rinvio, al summenzionato principio di diritto.

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