L’art. 44 t.u. riguarda l’indennità dovuta al titolare del bene non espropriato.
Tale indennità è dovuta al proprietario del fondo qualora dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
L’indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
L’indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell’accordo di cessione o nei casi di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l’espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
L’indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell’opera e delle relative misure di contenimento del danno.
L’art. 44, inserito nel capo VIII, riguarda l’indennità di asservimento (dovuta, in base al 3° co., anche nel caso di cessione volontaria) e riproduce l’art. 46 della legge fondamentale del 1865, in tema di indennità di asservimento.
Questa norma configura un’ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione da atto lecito; infatti l’indennità non è collegata ad un fatto doloso o colposo della pubblica amministrazione, ma addirittura ad una condotta lecita della pubblica amministrazione.
Pertanto, presupposti della norma sono:
a) un’attività lecita della pubblica amministrazione, consistente nell’esecuzione di un’opera pubblica;
b) l’imposizione di una servitù o la produzione di un danno di natura permanente che si concretizza nella perdita o nella diminuzione di un diritto;
c) il nesso di causalità tra l’esecuzione dell’opera pubblica ed il danno.
Questa norma non trova applicazione nell’ipotesi di limitazioni legali della proprietà: queste ultime, infatti, oltre che riguardare indistintamente tutti i fondi contigui all’opera pubblica, incidono sull’esercizio della proprietà in modo intrinseco, senza attribuire alcun vantaggio a favore di altro fondo.
La norma in commento, come del resto il suo precedente normativo (art. 46, l. n. 2359/1865), non dice espressamente come deve essere calcolata l’indennità per l’imposizione della servitù o per la diminuzione permanente di valore del bene non espropriato.
Si deve ritenere al riguardo che la determinazione dell’indennità non vada commisurata al valore venale del bene, bensì all’indennità di esproprio secondo i criteri fissati in precedenza a seconda che si tratti di area edificabile o non edificabile, in quanto tali norme vengono a costituire norme fondamentali in materia di indennità di espropriazione e come tali sono suscettibili di estensione analogica a casi simili o materie analoghe. In questo senso trova conferma la giurisprudenza precedente.
La giurisprudenza ha precisato che all’indennizzo per l’irreversibile diminuzione del godimento di un immobile, per effetto di immissioni intollerabili che siano dovute ad un’opera pubblica ed alla attività pubblicistica ad essa connessa e che risultino di durata prevedibilmente “sine die”, va applicata la disciplina dell’art. 46 l. 25.6.1865 n. 2359 (“ratione temporis” applicabile ed ora sostituito dall’art. 44 d.P.R. 8.6.2001 n. 327), e non l’art. 844 c.c., cui può farsi rinvio solo al fine dell’apprezzamento della intollerabilità delle immissioni, che ha carattere speciale rispetto a quella codicistica, in ragione della qualità pubblica dei soggetti che interferiscono con la proprietà e alla natura e finalità pubblicistica della attività posta in essere e, dunque, della riconducibilità della fattispecie alla dinamica delle relazioni autorità-libertà e non a quella dei rapporti tra privati (Cass. civ., sez. III, 3.7.2014, n. 15223, Giustizia Civile Massimario 2014).
Inoltre lo speciale indennizzo di cui all’art. 46 l. n. 2359/1865 (attuale art. 44 d.P.R. n. 327/2001) prescinde dall’esistenza di un provvedimento ablativo, ed anzi postula che non sia intervenuto esproprio e che il privato abbia conservato la titolarità dell’immobile, subendo, peraltro, per effetto dell’esecuzione di un’opera pubblica, la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, con pregiudizio permanente; detto indennizzo, pertanto, è commisurato non a criteri predeterminati, come nel caso dell’indennità di esproprio, ma al (variabile) pregiudizio, effettivo ed attuale, subito dal proprietario del fondo, e, attesane la funzione lato sensu risarcitoria, ha natura di debito di valore, suscettibile, come tale, di automatica rivalutazione monetaria (Cass. civ., sez. III, 3.7.2014, n. 15223, Rivista Giuridica dell’Edilizia 2014, 5, I, 965).
Con riguardo alle problematiche di giurisdizione è stato precisato che la situazione giuridica del proprietario che chieda un indennizzo ex art. 44, d.P.R. n. 327/2001 (norma corrispondente all’abrogato art. 46, l. n. 2359/1865) è riconducibile ad una posizione astrattamente tutelata dall’ordinamento come diritto soggettivo nei confronti dell’amministrazione e, quindi, è esclusivamente proponibile davanti al g.o., a prescindere da ogni questione sul suo fondamento nel merito. Tale conclusione in tema di giurisdizione resta ferma anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 34, d.lg. 31.3.1998 e dall’art. 53, d.P.R. 8.6.2001 n. 327, in quanto, soprattutto alla luce degli arresti della Corte costituzionale n. 204/2004 e n. 196/2006, deve escludersi che le controversie aventi per oggetto l’indennità dovuta dalla p.a. ai sensi dell’art. 44, d.P.R. n. 327/2001 al proprietario del fondo che, dall’esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, possano rientrare nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistica. Pertanto, non rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a. un ricorso diretto, in via principale, a lamentare la lesione del diritto di proprietà in conseguenza di un comportamento meramente materiale posto in essere nell’esecuzione di un’opera pubblica ovvero nella quantificazione di somme risarcitorie o indennitarie offerte ai proprietari danneggiati, e in via subordinata ad ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo all’indennizzo ex art. 46, l. n. 2359/1865 (T.A.R. Roma sez. III, 14.3.2014, n. 2870, Foro Amministrativo 2014, 3, 939).
Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato
