Può accadere che non l’intero bene venga espropriato, bensì una porzione di esso soltanto.
Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata va determinato tenuto conto dell’eventuale diminuzione del valore della residua proprietà (1° co., art. 33, t.u.). Se dall’esecuzione dell’opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è dedotto l’importo corrispondente al medesimo vantaggio (2° co.).
Non si applica tale riduzione qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennità dovuta ed il proprietario abbandoni l’intero bene.
L’espropriante può non accettare l’abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell’indennità dovuta.
In ogni caso l’indennità dovuta dall’espropriante non può essere mai inferiore alla metà di quella che spetterebbe al proprietario ai sensi del 1° co. dello stesso art. 33.
L’art. 33 riproduce i principi espressi dagli artt. 40 e 41 della l. del 1865 in tema di espropriazione parziale e di pregiudizio arrecato al soggetto espropriato. Risulta peraltro confermato che l’indennizzo riconosciuto per l’eventuale svalutazione dalla residua proprietà deve considerarsi, a tutti gli effetti, parte integrante dell’indennità di espropriazione.
Perché si abbia espropriazione parziale occorre che tra la parte espropriata e quella residua sussista un vincolo obiettivo, il quale, oltre a configurare l’immobile quale unità economica e funzionale, influisca negativamente, in caso di distacco, sull’utilizzazione della parte non espropriata.
Ai sensi dell’art. 40 l. n. 2359/1865 (oggi art. 33 t.u. espr.) il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato è da considerare voce ricompresa nell’indennità di espropriazione, la quale riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo (ivi compresa la perdita di valore della porzione rimasta in seguito alla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile) mentre non sono concepibili, in presenza di un’unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l’una a titolo di indennità di espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni. Ne consegue che qualora il giudice accerti, anche d’ufficio, che la parte residua del fondo è intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed oggettivo (tale, cioè, da conferire all’intero immobile unità economica e funzionale), e che il distacco di parte di esso influisca oggettivamente (con esclusione, dunque, di ogni valutazione soggettiva) ed in modo negativo sulla parte residua, deve considerare il pregiudizio subito da quella porzione residua non a fini risarcitori, ma come parametro indennitario, e deve, per l’effetto, riconoscere al proprietario il diritto ad un’unica indennità, consistente nella differenza tra il giusto prezzo dell’immobile prima dell’occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l’occupazione dell’espropriante (Cass. civ., sez. un., 25.6.2012, n. 10502, Riv. giur. edilizia 2012, 5, I, 1130).
È stato precisato che la porzione espropriata e quella residua abbiano diversa destinazione urbanistica non preclude la liquidazione dell’indennità di espropriazione secondo il sistema differenziale previsto dall’art. 40 l. 25.6.1865 n. 2359 (e oggi dall’art. 33 d.P.R. 8.6.2001 n. 327) (Cass. civ., sez. I, 4.6.2015, n. 11572, Foro it. 2016, 1, I, 264).
È stato infine chiarito che in ipotesi espropriazione parziale di un fondo, la perdita di valore della zona residua che resta in proprietà del privato trova tutela non nell’art. 46 della l. n. 2359/1865 (oggi art. 44 t.u. espr. che prevede un indennizzo a favore di chi, pur non avendo subito l’espropriazione, riceve pregiudizio dall’esecuzione o dall’esercizio legittimo dell’opera pubblica), bensì in base alla disposizione dell’art. 40 della stessa legge, la quale statuisce che, in sede d’opposizione alla stima, si deve tener conto della diminuzione dell’area residua. Tale ultima disposizione ha portata e caratteri generali e si applica, pertanto, anche all’espropriazioni di aree (sia agricole che edificabili) per le quali leggi diverse impongano criteri indennitari del tutto o in parte indipendenti dal valore di mercato del bene (Cass. civ., sez. I, 18.2.2000, n. 1806, Giust. civ. Mass. 2000, 373).
Espropriazione parziale di un bene unitario
