Determinazione del valore del bene

Il sistema di indennizzi e risarcimenti previsto dal testo unico espropri è attualmente centrato sulla corrispondenza del valore venale del bene espropriato. Per valore di mercato si intende il prezzo a cui i terreni e i fabbricati potrebbero essere venduti con contratto privato tra un venditore ed un compratore entrambi in condizioni di uguaglianza, alla data della valutazione, presumendosi che il bene formi oggetto di un’offerta pubblica sul mercato.
Con il nuovo t.u. la disciplina dell’indennità di espropriazione è contenuta nel capo VI, del tit. II, che concerne appunto l’entità dell’indennità di espropriazione e che si divide in quattro sezioni: 1) disposizioni generali; 2) opere private di pubblica utilità; 3) determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area edificabile o edificata; 4) determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un’area non edificabile.
L’art. 32 del nuovo t.u. riporta i criteri da seguire nella determinazione del valore del bene.
Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù.
Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell’opera da realizzare.
L’art. 32 riafferma principi consolidati in giurisprudenza: in materia di espropriazione per pubblica utilità, non influiscono sulla misura dell’indennità che compete all’espropriato i vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione, poiché la liquidazione dell’indennizzo relativo, non essendo effettuata all’epoca dell’imposizione dei medesimi, deve intendersi rinviata al momento in cui si perfeziona il procedimento ablatorio del suolo assoggettato al vincolo (Cass. civ., sez. I, 15.12.1980, n. 6485).
Poiché sussiste un indissolubile collegamento tra l’indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene, attraverso l’espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l’ammontare dell’indennità deve determinarsi con riferimento alla data del provvedimento ablatorio, non è possibile alcuna statuizione su detto ammontare, se il provvedimento di espropriazione non è sopravvenuto, costituendo tale sopravvenienza presupposto indefettibile e, quindi, condizione dell’azione di determinazione definitiva dell’indennità (Cass. civ., Sez. U, 29.11.1999, n. 833).
Secondo quanto sancito dalla Corte cost. con la sent. 22.2.1990, n. 67, può esservi il ricorso alla stima giudiziale, ancorché non sia stata emanata la stima della commissione, solo se sia stato comunque emanato il decreto di esproprio.
Rimane il problema quali criteri utilizzare nella fase della determinazione provvisoria dell’indennità, posto che in tale momento si è ben lontani dalla fase del trasferimento del diritto.
Se dunque è ormai pacifico che per la stima fatta dopo il decreto di esproprio sia necessario valutare le caratteristiche del bene al momento dell’emissione del decreto medesimo, per la stima fatta, invece, in via provvisoria prima del decreto di esproprio bisogna riferirsi alle caratteristiche possedute dal bene al momento della stima stessa. L’art. 32, t.u., stabilisce che l’indennità di esproprio è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’accordo di cessione o alla data di emanazione del decreto di esproprio (ricordiamo che il trasferimento del bene avviene con l’esecuzione del decreto di esproprio). Rimangono pertanto validi i principi sopra menzionati.

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