Decreto di esproprio

Il decreto di esproprio costituisce l’atto terminale della procedura ablativa. Peraltro l’effetto traslativo del diritto di proprietà o altro diritto reale in capo al soggetto beneficiario non si realizza direttamente con l’adozione del decreto di espropriazione, ma con la sua esecuzione.
Il decreto di esproprio, ove emesso dopo la scadenza del termine finale per il completamento della procedura espropriativa, deve essere dichiarato tardivo e tamquam non esset.
Il decreto di esproprio, seppure atto consequenziale alla dichiarazione di pubblica utilità, è dotato di una sua precisa autonomia e lesività, in quanto segna la conclusione del procedimento ed è in grado di realizzare il definitivo trasferimento del titolo di proprietà.
Secondo la sentenza Cons. Stato n. 1750/2014 l’art. 13 comma 5, d.P.R. 8.8.2001 n. 327, di approvazione del t.u. delle espropriazioni, consente all’Autorità, che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera, di disporre la proroga dei termini per l’emanazione del decreto di esproprio, prima della loro scadenza e per un periodo non superiore a due anni, nei “casi di forza maggiore” e di “altre comprovate ragioni”.
L’art. 23 t.u.e., disciplina il contenuto e gli effetti del decreto di esproprio.
Riguardo al contenuto il decreto di esproprio: a) deve essere emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità; b) deve indicare gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell’opera; c) deve indicare quale sia l’indennità determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; d) deve dare atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l’indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; e) deve dare atto della eventuale sussistenza dei presupposti per la determinazione urgente della indennità provvisoria; e bis) deve dare atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell’art. 22 bis e del relativo stato di esecuzione; f) deve disporre il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell’espropriazione sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito; g) deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa; h) deve essere eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del verbale di cui all’art. 24 t.u.e.
Gli artt. 23 e 24 t.u.e. sono dedicati alla fase conclusiva del procedimento espropriativo, nella quale si emana e si esegue il decreto di esproprio, dandosi vita al trasferimento della proprietà in capo all’ente espropriante o al beneficiario dell’esproprio. Ai fini della legittima emanazione del decreto d’esproprio, l’atto deve promanare dal dirigente dell’ufficio per le espropriazioni.
L’effetto traslativo della proprietà si realizza pertanto alla data di redazione del verbale di immissione nel possesso.
È da ritenere, quindi, che il bene resti nella proprietà del privato, fin quando il decreto non sia eseguito, dal momento che l’esecuzione, mediante la redazione del verbale di immissione in possesso, rappresenta una condizione sospensiva del passaggio del diritto di proprietà.
Così quando l’ente inizierà i lavori, lo farà solo su immobili che saranno già di sua proprietà (ricordiamo peraltro che il d.lg. n. 302/2002 ha reintrodotto con l’art. 22 bis l’occupazione d’urgenza, mentre nel sistema previgente al d.p.r. n. 327/2001, invece, l’emanazione del decreto d’esproprio da parte dell’autorità competente comportava direttamente ed immediatamente il trasferimento della proprietà dall’espropriato all’espropriante).
In base all’art. 25 t.u.e., l’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini a cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.
Tale articolo si ispira all’art. 52, l. 25.6.1865, n. 2359, riaffermando i principi dell’irrilevanza delle controversie, anche pendenti, sui beni espropriati rispetto agli effetti del decreto di esproprio, e l’irrilevanza per l’espropriante delle pretese dei terzi.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il comportamento tenuto dall’amministrazione, la quale abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d’urgenza, senza tuttavia emanare il provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve essere qualificato come illecito permanente e non già quale illecito istantaneo ad effetti permanenti, nella cui vigenza non decorre la prescrizione (T.A.R. Catanzaro sez. II, 14.11.2016, n. 2177, Redazione Giuffrè amministrativo 2016).

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