L’art. 20, t.u.e. disciplina il procedimento relativo alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione.
Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco con una descrizione sommaria dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati, nei successivi trenta giorni, possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Ove lo ritenga opportuno, in considerazione dei dati acquisiti e compatibilmente con le esigenze di celerità del procedimento, l’autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell’espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all’area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.
Valutate le osservazioni degli interessati, l’autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell’ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell’area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione. L’atto che determina, in via provvisoria, la misura della indennità di espropriazione è notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili e al beneficiario dell’esproprio, se diverso dall’autorità procedente.
Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all’autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.
Qualora abbia condiviso la determinazione dell’indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all’autorità espropriante, che ne faccia richiesta, l’immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell’80% dell’indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene.
Dalla data dell’immissione in possesso, il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell’eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all’immissione in possesso l’autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.
Il proprietario può limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, al fine dell’applicazione dell’art. 21, 2° comma per la costituzione del collegio peritale. Qualora abbia condiviso la determinazione della indennità di espropriazione e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene, il proprietario è tenuto a depositare nel termine di sessanta giorni, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l’intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è pagata entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale, anche ove non sia avvenuta la immissione in possesso.
Il beneficiario dell’esproprio ed il proprietario stipulano l’atto di cessione del bene, qualora sia stata condivisa la determinazione della indennità di espropriazione.
Ai sensi del d.P.R. 8.6.2001, n. 347 l’istituto della cessione volontaria è negozio giuridico che necessariamente presuppone il suo inserirsi in una procedura espropriativa validamente avviata non solo con la dichiarazione di pubblica utilità, ma anche con la determinazione provvisoria dell’indennità; un iter procedurale scandito dal legislatore, che esclude anche la possibilità di configurare un accordo preliminare di cessione fra Pubblica amministrazione ed espropriando (Consiglio di Stato, sez. IV, 27.7.2016, n. 3391, Redazione Giuffrè amministrativo 2016).
Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di stipulare l’atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, e può esservi l’immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell’ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. L’atto di cessione volontaria è trasmesso per la trascrizione, entro quindici giorni presso l’ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell’acquirente.
Dopo aver corrisposto l’importo concordato, l’autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell’espropriazione, alla emissione e all’esecuzione del decreto di esproprio. L’autorità espropriante, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio dopo aver ordinato il deposito dell’indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti, qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l’assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante.
Al proprietario che abbia condiviso l’indennità offerta spetta l’importo di cui all’art. 45, 2° co. (il corrispettivo dell’atto di cessione), anche nel caso in cui l’autorità espropriante abbia formalmente emesso il decreto di espropriazione.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione dell’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità, si intende non concordata la determinazione dell’indennità di espropriazione. L’autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma (testo così modificato dall’art. 2, comma 89, lettera c, della legge 24.12.2007, n. 244, n.d.r. la l. n. 359/1992 consentiva ai proprietari di chiedere la cessione volontaria “in qualsiasi momento” da intendersi, sino all’emanazione del decreto di esproprio), senza le maggiorazioni di cui all’art. 45. Effettuato il deposito, l’autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto d’esproprio.
Il 2° comma dell’art. 20, t.u.e. introduce una subfase, il cui scopo consiste nel deflazionare il contenzioso riguardante la determinazione dell’indennità e ad incentivare la cessione volontaria, come sottolinea l’A.G. nel parere del 29.3.2001. L’autorità espropriante, in base a valutazioni di opportunità, può inviare al proprietario (e al beneficiano dell’espropriazione, se diverso dal procedente) un invito a precisare il valore da attribuire all’area, fissando un termine entro il quale il privato deve rispondere, comunque non superiore a 20 giorni (dalla ricezione dell’invito), per dare modo al destinatario di usufruire di un congruo lasso di tempo per fare le proprie valutazioni economiche.
L’invito può essere corredato da una relazione esplicativa, utile per dare conto in modo completo degli elementi da utilizzare per la precisazione del valore dell’immobile. L’accoglimento della proposta, può far scattare la procedura di cessione volontaria.
La mancata accettazione dell’indennità apre la fase di determinazione definitiva, prevista dal successivo art. 21 t.u.e.
L’art. 21 t.u.e. rubricato “procedimento di determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione” disciplina in particolare il procedimento di stima dell’indennità ad opera di una terna di periti, nell’ipotesi in cui l’indennità espropriativa determinata in via provvisoria dall’ente espropriante non sia stata accettata dal proprietario espropriato.
La costituzione di un collegio peritale, nel testo unico espropri, risulta essere un’ipotesi eventuale, in quanto rimessa esclusivamente alla scelta dell’espropriato, il quale può decidere se avvalersi della stima peritale ex art. 21 t.u.e. o invece seguire l’iter ordinario, e quindi attendere la stima da parte della speciale commissione provinciale per le espropriazioni. È pacifico da quanto detto che non si potrà mai addivenire alla stima del collegio dei periti per scelta dell’autorità espropriante. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di avvalersi del collegio peritale, l’autorità espropriante dovrà limitarsi a chiedere la determinazione dell’indennità alla commissione provinciale prevista dall’articolo 41 t.u.e.
Ricordiamo che a questo punto la procedura espropriativa diventa “bifasica”. Infatti il processo di formazione dell’indennità definitiva è del tutto indipendente dal procedimento espropriativo vero e proprio e potrebbe avere durata anche molto più lunga se si dovesse proseguire per ottenere la giusta indennità anche in sede giudiziale.