L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.
Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione dell’ordinanza che dispone l’occupazione temporanea.
Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.
Tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui sì utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.
L’art. 49 t.u.e. riprende le previsioni degli artt. 71 e 73, l. n. 2359/1865. L’occupazione temporanea riguarda il caso della necessità di disporre di aree non soggette ad esproprio quando ciò risulti necessario per consentire la corretta esecuzione dei lavori.
Il caso più frequente è la collocazione dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori su aree adiacenti a quella nella quale si eseguono le opere.
Le aree soggette ad occupazione temporanea a servizio della realizzazione dei lavori possono anche essere individuate preventivamente col provvedimento che dichiara la pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12 t.u.e.
Il 2° co. dell’art. 49 t.u.e. descrive la procedura da seguire, che è completamente autonoma rispetto a quella d’esproprio.
Nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.
Anche sull’indennità di occupazione sono dovuti gli interessi legali dalle singole annualità al saldo effettivo, con decorrenza dalla data di immissione nel possesso.
Se manca l’accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale determina l’indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.
Contro tale determinazione della commissione, è proponibile l’opposizione alla stima (così come disciplinata dall’art. 54, t.u.e.).
È opportuno ricordare che la Corte cost. con la sent. n. 470/1990 aveva precisato che il diritto all’indennità nasce con l’occupazione dell’area.
È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 24, 1° co. Cost., l’art. 20, 4° co., l. 22.10.1971, n. 865, come modificato dall’art. 14, l. 28.1.1977, n. 10, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall’art. 16, dell’indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall’occupazione del bene che ne è oggetto (Corte cost. 22.10.1990, n. 470).
L’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
