È legittima, in ambito condominiale, l’installazione di un ascensore destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche anche quando determini un’alterazione del decoro architettonico dell’edificio o un pregiudizio non grave alla veduta e alla luminosità di un’unità immobiliare, dovendosi bilanciare tali interessi con il diritto fondamentale delle persone con disabilità all’accessibilità e alla vivibilità dell’abitazione, alla luce del principio di solidarietà condominiale e della normativa speciale in materia, come interpretata anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 2 l. 13/1989.
L’eliminazione delle barriere architettoniche rappresenta oggi uno dei principi più importanti dell’ordinamento giuridico. Non si tratta soltanto di garantire una maggiore comodità alle persone con disabilità, ma di assicurare il pieno esercizio di diritti fondamentali quali la salute, la dignità personale, la libertà di movimento e la partecipazione alla vita sociale.
Su questo tema è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16428 del 27 maggio 2026, chiamata a pronunciarsi su una controversia sorta all’interno di un condominio in cui era stato installato un ascensore destinato a favorire la mobilità di una condomina affetta da disabilità.
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una delibera assembleare che aveva autorizzato l’installazione dell’impianto. Un condomino sosteneva che l’opera comportasse una riduzione della luminosità del proprio appartamento, una lesione della riservatezza, un aumento del rischio di intrusioni e un’alterazione del decoro architettonico dell’edificio.
Dopo una prima decisione favorevole al condominio, la Corte d’Appello aveva dichiarato nulla la delibera, ritenendo prevalenti i pregiudizi arrecati alla proprietà esclusiva del condomino. La controversia è quindi giunta davanti alla Corte di Cassazione.
I giudici di legittimità hanno ribadito un principio ormai consolidato: la normativa sulle barriere architettoniche esprime un valore di rilevanza costituzionale e sociale che impone una valutazione particolarmente attenta degli interessi coinvolti. L’accessibilità degli edifici non è più considerata una mera esigenza individuale del soggetto disabile, ma un interesse generale della collettività.
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha errato nel non effettuare un adeguato bilanciamento tra i sacrifici lamentati dal condomino e l’importanza dell’opera destinata a consentire l’accesso all’abitazione da parte della persona con disabilità. La semplice alterazione estetica dell’edificio o la presenza di limitazioni non particolarmente rilevanti non possono essere valutate in modo astratto, ma devono essere confrontate con l’utilità sociale derivante dall’eliminazione della barriera architettonica.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato che il concetto di decoro architettonico non può essere interpretato in maniera rigida. Occorre verificare concretamente se l’intervento determini un reale deprezzamento dell’edificio e se tale eventuale sacrificio sia compensato dai benefici derivanti dalla maggiore accessibilità dello stabile.
Particolarmente significativa è la conferma dell’orientamento secondo cui le norme sulle distanze legali non trovano automatica applicazione nelle controversie condominiali aventi ad oggetto l’installazione di ascensori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche. In questi casi prevale la necessità di garantire la piena fruibilità dell’edificio, purché non siano compromesse la stabilità e la sicurezza della costruzione.
La decisione richiama inoltre l’evoluzione normativa culminata nella modifica dell’articolo 2 della legge n. 13 del 1989, che ha ulteriormente rafforzato la tutela delle opere destinate all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il legislatore ha infatti chiarito che tali interventi non possono essere considerati innovazioni voluttuarie e che il loro limite principale è rappresentato esclusivamente dal divieto di arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello affinché proceda a una nuova valutazione dei fatti e ad un più corretto bilanciamento dei contrapposti interessi.
La pronuncia conferma una tendenza sempre più marcata della giurisprudenza: l’abbattimento delle barriere architettoniche costituisce un obiettivo di primaria importanza e i diritti delle persone con disabilità devono essere considerati alla luce dei principi costituzionali di solidarietà e inclusione sociale. In ambito condominiale, pertanto, eventuali limitazioni ai diritti dei singoli proprietari possono essere giustificate quando risultino proporzionate e necessarie per garantire l’accessibilità degli edifici e una piena integrazione delle persone più fragili nella vita quotidiana.