Decreto di esproprio e notifica tardiva: quando l’espropriazione resta valida nonostante le irregolarità procedurali – T.A.R. Campania, 3.4.2026, n. 2248

La notifica tardiva del decreto di esproprio può davvero travolgere l’intera procedura ablativa? È questa la domanda affrontata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza pubblicata il 3 aprile 2026, destinata ad avere particolare rilievo per chi si occupa di espropriazioni per pubblica utilità e tutela dei proprietari coinvolti nei procedimenti ablativi.

La vicenda trae origine da una procedura espropriativa promossa dal Comune di San Marcellino per la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata a scuola e palazzetto dello sport. Alcuni comproprietari dei terreni interessati hanno impugnato il decreto definitivo di esproprio sostenendo che l’amministrazione avesse eseguito l’immissione in possesso senza una valida e tempestiva notificazione del provvedimento ablativo e dell’avviso relativo alle operazioni di esecuzione.

Secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe violato le garanzie partecipative previste dagli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 327 del 2001, poiché alcuni proprietari non avevano ricevuto alcuna comunicazione e altri avevano ricevuto il decreto soltanto dopo l’avvenuta immissione in possesso. Da qui la richiesta non solo di annullamento del decreto, ma anche di restituzione dei terreni, riduzione in pristino e risarcimento dei danni derivanti dalla trasformazione irreversibile dei luoghi.

La decisione del TAR Campania affronta un tema centrale nella materia espropriativa: la natura del decreto di esproprio e gli effetti delle eventuali irregolarità nella sua notificazione. Il Collegio ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa e civile, secondo cui il decreto di esproprio non è un atto recettizio. Questo significa che il trasferimento della proprietà si produce con l’adozione del decreto stesso e non con la sua comunicazione al proprietario.

La conseguenza pratica è particolarmente importante. La mancata o tardiva notificazione del decreto non determina l’illegittimità dell’occupazione né travolge il potere espropriativo esercitato dall’amministrazione. L’irregolarità della notifica produce effetti essenzialmente sul piano della decorrenza dei termini per proporre opposizione alla stima dell’indennità, ma non elimina l’effetto traslativo già verificatosi.

Il TAR richiama infatti numerosi precedenti del Consiglio di Stato secondo cui la notificazione del decreto non costituisce né requisito di validità né condizione di efficacia dell’atto ablativo. La funzione della comunicazione è soltanto quella di consentire al proprietario di conoscere formalmente il provvedimento e di attivare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.

La sentenza assume ulteriore interesse nella parte dedicata al deposito dell’indennità di esproprio. I ricorrenti sostenevano che il decreto fosse illegittimo per l’assenza di indicazioni precise sulle quietanze di deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Anche sotto questo profilo il TAR sviluppa una ricostruzione particolarmente significativa.

Il Collegio chiarisce che il deposito dell’indennità non rappresenta un requisito di validità del decreto di esproprio, ma costituisce un elemento essenziale della più ampia fattispecie acquisitiva. In altri termini, il perfezionamento definitivo dell’effetto ablativo richiede che l’indennità venga effettivamente depositata o corrisposta, ma non impone che il decreto contenga formule sacramentali o particolari formalità documentali.

Secondo il TAR, ciò che conta è l’effettività del deposito e non la presenza nel decreto delle quietanze o di una dettagliata indicazione amministrativa delle operazioni contabili eseguite. La decisione valorizza quindi un approccio sostanzialistico, volto a verificare se il proprietario sia stato realmente garantito sotto il profilo patrimoniale, piuttosto che soffermarsi su mere irregolarità formali.

Molto interessante è anche il collegamento operato dal giudice amministrativo tra il procedimento espropriativo e il giudizio di opposizione alla stima instaurato dinanzi alla Corte d’Appello. Nel caso concreto, infatti, i proprietari avevano già contestato l’indennità ottenendo una rideterminazione in sede civile. Il TAR osserva come ciò dimostri che la vicenda ablativa si fosse ormai sostanzialmente consumata, residuando soltanto questioni relative al quantum dell’indennizzo.

La pronuncia offre dunque un’indicazione molto chiara agli operatori del settore: nelle controversie espropriative occorre distinguere attentamente tra vizi capaci di incidere sull’esercizio del potere ablatorio e irregolarità che, pur rilevanti sotto il profilo procedimentale, non determinano la nullità o l’inesistenza dell’espropriazione.

Per i proprietari coinvolti in procedure di pubblica utilità, la sentenza rappresenta anche un monito pratico. Contestare esclusivamente la tardività della notificazione del decreto potrebbe non essere sufficiente per ottenere la restituzione del bene o la declaratoria di illegittimità dell’occupazione. In molti casi, la tutela più efficace resta quella relativa alla corretta determinazione dell’indennità di esproprio, da far valere mediante opposizione alla stima davanti alla Corte d’Appello competente.

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