Rassegna di giurisprudenza: giurisdizione ordinaria e amministrativa

Rassegna di giurisprudenza espropri.

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia la domanda di reintegrazione nel possesso con cui si prospetti che lo spossessamento del fondo, preordinato all’esecuzione di un intervento realizzativo di un’opera pubblica, è avvenuto in forza di un’illegittima dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l’apprensione e l’utilizzazione del bene e la realizzazione dell’opera da parte della pubblica amministrazione sono comunque riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l’adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che rilevino il vizio di quest’ultima o la sua successiva perdita di efficacia o il suo annullamento (Cassazione civile sez. un., 13/02/2023, n. 4424).

In materia di espropriazione per pubblica utilità, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia attinente ai provvedimenti della P.A. ed all’esercizio di un pubblico potere, compresa quella avente ad oggetto la restituzione dell’immobile occupato o la richiesta di risarcimento del danno connessa alla sopravvenuta scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (Corte appello Salerno sez. II, 11/01/2023, n.17).

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario – e non al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010 – la cognizione sulle domande risarcitoria e di riduzione in pristino, formulate dal privato che abbia ottenuto in restituzione l’immobile assoggettato alla procedura espropriativa, divenuta inefficace per decorso dei termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità, prospettando il danneggiamento del bene e la violazione delle distanze a seguito dell’esecuzione delle opere di demolizione e di ricostruzione in attuazione di un accordo di permuta sostitutivo dell’indennità di esproprio, poiché la controversia non attiene alla formazione di tale accordo ma alla dedotta illiceità delle menzionate opere (Cassazione civile sez. un., 02/11/2022, n. 32324 -Rassegna di giurisprudenza espropri).

La cognizione della domanda di risarcimento del danno causato dall’illegittima detenzione delle aree da parte della pubblica amministrazione del fondo non espropriato, né altrimenti acquisito al patrimonio dell’ente rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 26/09/2022, n. 12209).

In tema di conflitto di giurisdizione avente a oggetto una controversia relativa a un’ipotesi di c.d. sconfinamento — ossia nel caso in cui la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e/o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità — ovvero di cattiva esecuzione dell’opera che abbia determinato un impedimento alla possibilità di utilizzo di terreni circostanti, l’occupazione, la trasformazione o comunque l’impossibilità di utilizzo costituiscono comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, che integrano un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato (c.d. occupazione usurpativa), onde l’azione ripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile sez. un., 22/09/2022, n. 27748).

La (presunta) perdita di valore della residua parte del fondo non espropriata non costituisce un credito risarcitorio autonomo, ma solo una componente dell’indennità di esproprio; di conseguenza, l’attore deve agire dinanzi alla Corte d’Appello in unico grado, nelle forme dell’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione di cui all’art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 19/07/2022, n. 941).

Le questioni concernenti la misura e i criteri di liquidazione delle indennità previste dall’art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e l’ulteriore somma dovuta per il periodo di occupazione appartengono alla sfera di cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria (Consiglio di Stato sez. IV, 12/07/2022, n. 5865).

In tema di espropriazione per pubblica utilità sussiste la giurisdizione del giudice civile per le controversie riguardanti la determinazione di quanto dovuto dall’Autorità che utilizza senza titolo un’area altrui ed emana l’atto di acquisizione (Consiglio di Stato sez. IV, 08/06/2022, n. 4678).

In base all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la fattispecie dell’art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001 va interpretata in senso non letterale e le obbligazioni pecuniarie dell’Amministrazione vanno collocate nella categoria degli indennizzi, anziché in quella del risarcimento per lesione del diritto di proprietà, la giurisdizione sui profili economici appartiene interamente al G.O., mentre il G.A. rimane titolare della cognizione sulle valutazioni di interesse pubblico riguardanti la scelta tra restituzione e acquisizione, comprese quelle che coinvolgono la posizione e le aspettative dei privati. Un primo passaggio che implica l’esercizio di poteri pubblicistici è la decisione relativa alla selezione degli immobili, o delle porzioni di immobili, che devono essere oggetto di acquisizione, in quanto indispensabili per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici.
I proprietari non possono interferire in questa scelta, del tutto interna al perimetro dell’attività amministrativa. Ai proprietari può essere riconosciuto solamente il diritto potestativo di provocare una decisione dell’Amministrazione entro un termine ragionevole, per uscire dalla situazione di incertezza. Spetta, quindi, al Comune individuare le aree che sono state definitivamente trasformate in infrastrutture stradali o pertinenze stradali, scorporandole catastalmente dal resto dei mappali indicati dall’Istituto (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 06/04/2022, n. 323 – Rassegna di giurisprudenza espropri).

La giurisdizione sull’esatta quantificazione dell’importo dovuto in caso di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è quella ordinaria, ma spetta al giudice amministrativo valutare se il potere di mettere in relazione l’acquisizione dell’immobile con la corresponsione dell’indennizzo ex art. 42-bis, comma 3, sia stato esercitato correttamente; l’accertamento si estende quindi al metodo seguito per quantificare il valore venale alla base dell’indennizzo (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 12/01/2022, n. 22).

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la controversia avente ad oggetto l’individuazione dell’avente diritto al pagamento della relativa indennità (corrisposta, nella specie, a soggetti diversi dall’intestatario risultante nei registri catastali, per effetto di un titolo instabile di proprietà, consistente in una sentenza di primo grado, poi riformata, dichiarativa dell’usucapione), rientra nella giurisdizione del G.O. giacché, da un lato, non sono contestate la scelta dell’Amministrazione di procedere ad espropriazione su determinati beni né, tantomeno, le modalità di esercizio, in concreto, di siffatto potere e, dall’altro, la determinazione di detta indennità, come l’individuazione dei soggetti aventi diritto al relativo pagamento avvengono, rispettivamente, sulla base di precisi criteri fissati dalla legge e di regole proprietarie estranee a valutazioni espressive di discrezionalità amministrativa (Cassazione civile sez. un., 12/01/2022, n. 759).

L’azione volta ad ottenere la dichiarazione d’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Pubblica Amministrazione in ordine ad un’istanza presentata da un privato, pur essendo esperibile esclusivamente dinanzi al Giudice amministrativo, non dà luogo ad un’ipotesi di giurisdizione esclusiva o per materia di quest’ultimo, sicchè ai fini dell’attribuzione della giurisdizione non può conferirsi rilievo al dato puramente formale costituito dall’impugnazione del silenzio, ma occorre preventivamente procedere alla qualificazione della situazione giuridica soggettiva in concreto fatta valere dall’istante, nonché, nel caso in cui la stessa sia configurabile come diritto soggettivo, verificare la sua eventuale riconducibilità ad un’ipotesi di giurisdizione esclusiva.
(Nella specie la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di pagamento dell’indennità di espropriazione e di risoluzione dell’accordo transattivo avente per oggetto la stessa, intervenuto tra un comune espropriante e il proprietario del fondo, nonostante quest’ultimo avesse impugnato davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall’ente sulla sua istanza tesa ad ottenere le somme dovute – Cassazione civile sez. un., 09/11/2021, n. 32688).

Rassegna di giurisprudenza espropri.

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