La tutela dell’espropriato

Introduzione “La tutela dell’espropriato”

I procedimenti ablatori, di cui fa parte l’espropriazione per pubblica utilità, si possono indicare come quelli con cui il pubblico potere, per un vantaggio della collettività, sacrifica un interesse ad un bene della vita di un privato.
È evidente l’opportunità di prevedere in materia procedure snelle, non farraginose. E’ da evitare che i ritardi nell’iter espropriativo arrechino gravi conseguenze agli interessi pubblici e privati.
La tutela dell’espropriato è spesso messa in discussione.
La dichiarazione di pubblica utilità è l’atto con il quale il competente organo pubblico accerta e dichiara che una certa opera o un certo intervento è di interesse pubblico. Rende quindi legittimo il trasferimento coattivo del diritto di proprietà o di altro diritto di un bene mediante un particolare procedimento.
Essa trova, storicamente, la prima compiuta formulazione nell’art. 17 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 26.8.1889: la proprieté étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en étre privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalment constatée, l’exige évidentement, et sous la condition d’une juste e prèalable indennitè.
L’art. 2 poneva la proprietà tra i diritti naturel ed imprescriptibles.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale (art. 42 Cost.).
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane (art. 44 Cost.).
Altri articoli della Costituzione altrettanto rilevanti in materia espropriativa sono l’art. 117 e l’art. 118.
Il Codice Civile del Regno d’Italia, approvato con r.d. 16.3.1942, n. 262, ancora in vigore, all’art. 832 afferma: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
E nel successivo art. 834 affrontando espressamente il tema dell’espropriazione per pubblico interesse, dispone: nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse legalmente dichiarata, e contro pagamento di giusta indennità.
Questi i principi generali, ma la riserva di legge posta dall’art. 42 Cost. rimette alle leggi ordinarie la concreta determinazione dei poteri discrezionali attribuiti alla p.a..
Del diritto di proprietà si è detto che è un “diritto elastico”, nel senso che per quanti limiti vi si impongano, non viene mai privato della sua sostanziale natura.
Ciò è indubbiamente vero. Purché si eviti che, nella ricerca di un equilibrato contemperamento tra interessi pubblici e interessi privati (i cui confini peraltro non sono sempre ben definiti) l’elastico non giunga al punto di rottura.
Bisogna escludere la violazione di principi e garanzie fondamentali accolti in tutte le legislazioni degli stati democratici soprattutto in tema di giusto indennizzo. Per quanto riguarda la Comunità europea ricordiamo i principi sanciti nell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo: ogni persona fisica e morale ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno può essere privato della sua proprietà salvo che per cause di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
La tutela dell’espropriato, soggetto debole, deve essere sempre salvaguardata.

Rispondi