Una vicenda iniziata negli anni Settanta e conclusa nel 2025 offre oggi un principio destinato a incidere profondamente sulla prassi delle espropriazioni per pubblica utilità. Con la sentenza n. 23553 del 19 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha stabilito che l’accettazione dell’indennità da parte del proprietario è irrevocabile anche nei procedimenti di acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001.
Il caso riguardava un terreno occupato dalla Marina Militare negli anni Settanta, in attesa di una permuta mai conclusa. Dopo oltre quarant’anni di occupazione senza titolo, il TAR Sicilia prima e il Consiglio di Giustizia Amministrativa poi avevano ordinato al Ministero della Difesa di scegliere: restituire il bene oppure procedere all’acquisizione sanante, liquidando l’indennizzo previsto dalla legge. L’Amministrazione optava per questa seconda via e offriva alla società proprietaria un importo di oltre quattro milioni di euro, che veniva formalmente accettato.
Solo successivamente la società sosteneva che quella dichiarazione di accettazione fosse viziata da errore e chiedeva di rivedere l’indennità, contestando l’applicazione analogica dell’art. 20, comma 5, del Testo Unico Espropri. La Corte d’Appello di Catania aveva ritenuto la domanda inammissibile e la società ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato la decisione, chiarendo che l’irrevocabilità dell’accettazione dell’indennizzo non è un principio limitato al procedimento espropriativo “ordinario”, ma esprime una regola di sistema, valida per ogni procedura che comporti il trasferimento della proprietà in favore della Pubblica Amministrazione.
Secondo la Cassazione, l’accettazione dell’indennità costituisce un atto negoziale a tutti gli effetti, che si fonde con la proposta dell’Amministrazione in un accordo bilaterale dal contenuto vincolante. Una volta prestata, tale accettazione non può essere revocata “melius re perpensa”, nemmeno invocando la peculiarità del procedimento di acquisizione sanante, che pure nasce per sanare occupazioni illegittime. La Corte richiama anche il fondamento civilistico della disciplina: come in un contratto, l’accettazione genera un vincolo definitivo e non consente un ripensamento unilaterale.
La pronuncia ribadisce inoltre che l’art. 42-bis, pur configurandosi come istituto eccezionale, rappresenta un vero e proprio procedimento espropriativo semplificato, nel quale la pubblica utilità è implicita e il decreto di acquisizione produce effetti traslativi analoghi a quelli dell’espropriazione ordinaria. Da ciò discende che, accettata l’indennità, il privato non può più opporsi né chiedere una rideterminazione dell’importo.
Sul piano pratico, la sentenza n. 23553/2025 consolida un orientamento favorevole alla stabilità delle acquisizioni pubbliche. Per la Pubblica Amministrazione, significa poter confidare nella certezza del trasferimento del bene una volta ottenuta l’accettazione dell’indennità. Per il privato, implica che l’atto di adesione deve essere valutato con particolare attenzione, perché comporta effetti definitivi e preclude contestazioni successive, salvo i casi eccezionali di dolo o errore riconosciuti secondo le regole civilistiche generali.
La decisione rafforza un principio di equilibrio tra interessi pubblici e privati: la tutela dell’affidamento e della certezza del diritto prevale sulla possibilità di un ripensamento unilaterale, anche quando il procedimento nasce per porre rimedio a un’occupazione illegittima. Un segnale chiaro della Cassazione verso una visione più stabile e coerente dell’istituto dell’acquisizione sanante, che mira a chiudere definitivamente vicende pendenti da decenni e a ridurre il contenzioso.