Principi in materia di occupazione legittima – Cass. Civ., sez. VI, 23.02.2022, n. 6006

Occupazione legittima

Si ritiene rilevante soffermarsi su alcuni principi enunciati dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione in materia di occupazione legittima.

In particolare con l’ordinanza n. 6006 del 23.2.2022, la Corte ha richiamato il principio consolidato in base al quale il termine di decadenza per l’opposizione alla stima o per la proposizione della domanda di determinazione della relativa indennità decorre solo dalla data di ricevimento della comunicazione della specifica determinazione dell’indennità di occupazione, non potendo assumere alcun rilievo, a tal fine, l’eventuale comunicazione dell’indennità di espropriazione, non potendo considerarsi la prima comunicazione automaticamente “implicita” nella seconda, per il solo fatto che l’indennità di occupazione è determinabile in base ad una frazione di quella di espropriazione (cfr. Cass., Sez. I, 5/03/2015, n. 4487; 19/11/2014, n. 24644; 30/09/2004, n. 19632).

Inoltre nella fattispecie sottoposta alla propria attenzione, non essendosi provveduto alla comunicazione dell’indennità di occupazione determinata in via amministrativa, la Corte ritiene corretta anche la qualificazione della domanda proposta dall’attore come azione di determinazione giudiziale della stessa, anziché come opposizione alla stima, la quale non consente peraltro di escludere la spettanza della controversia alla competenza in unico grado della corte d’appello, né l’applicabilità del rito sommario di cognizione.

Infatti la predetta competenza, introdotta dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 e confermata dapprima dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1 ed in seguito dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 2, si estende a tutte le controversie riguardanti il quantum delle indennità collegate al procedimento ablatorio, ivi comprese sia le domande volte ad ottenere la liquidazione di un importo maggiore di quello stabilito in sede amministrativa, sia, in mancanza, quelle volte ad ottenere la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, e restando escluse soltanto le domande finalizzate a conseguire il pagamento dell’indennità definitivamente accertata e non contestata (cfr. Cass., Sez. Un., 25/07/2016, n. 15283; 6/12/2010, n. 24687; Cass., Sez. VI, 3/06/2020, n. 10440).

Inoltre la spettanza delle predette controversie alla competenza in unico grado della corte d’appello non esclude l’assoggettamento delle stesse al rito sommario di cognizione, espressamente previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 1, indipendentemente dalla natura collegiale dell’organo competente e dalla qualificazione della domanda come opposizione alla stima o come azione di determinazione giudiziale dell’indennità. In proposito si ricorda che la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 29, sollevata in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3,24 e 111 Cost., è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto non irragionevole, in quanto riconducibile ad un chiaro disegno riformatore, orientato alla semplificazione dei procedimenti in esame, la scelta di assoggettarli al rito sommario obbligatorio, escludendo che il processo ordinario di cognizione sia coperto da garanzia costituzionale come modello tendenzialmente vincolante per il legislatore, ed affermando comunque che una diversa opzione avrebbe natura inevitabilmente creativa, vertendosi in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore ed essendo ipotizzabile una pluralità di possibili soluzioni (cfr. Corte Cost., sent. n. 10 del 2013; ord. nn. 190 e 226 del 2013, n. 42 del 2014).

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