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Testo unico espropri

Generalità – Il testo unico espropri (d.p.r. 327/2001 – d.lgs. 2002 n. 302 e successive modifiche e integrazioni) disciplina l’espropriazione dei beni immobili per motivi di pubblica utilità seguendo i criteri della semplificazione e dell’accelerazione procedimentale. Il Legislatore ha voluto creare un procedimento espropriativo unitario da sostituire alla miriade di procedimenti prevista dalla normativa precedente, risalente al secolo scorso, ed integralmente abrogata.

Questioni e applicazioni – Gli elementi caratterizzanti del testo unico espropri sono così riassumibili: 1) a fronte di una frammentazione normativa che aveva creato una pluralità di procedimenti espropriativi differenziati per materia, si crea un procedimento espropriativo fortemente semplificato; 2) in un’ottica di semplificazione si sancisce il criterio in base al quale, di regola, tutta la procedura espropriativa viene gestita dall’ente pubblico che deve procedere alla realizzazione dell’opera pubblica; 3) si razionalizza la procedura di espropriazione collegando, all’interno di una procedura unitaria e basata su tempi precisi, il momento programmatico ed urbanistico (apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed approvazione del progetto di opera pubblica) con quello squisitamente ablatorio; 4) si introducono correttivi procedimentali, in chiave acceleratoria, tali da superare il sistematico ricorso all’occupazione d’urgenza del suolo altrui e da sancire l’opposto principio secondo il quale preferibilmente l’occupazione dell’area deve avvenire dopo l’adozione del decreto di esproprio (art. 23); 5) si incentiva la definizione della vicenda espropriativa attraverso la cessione volontaria dell’area da parte del privato (art. 20); 6) si attribuisce il compito di determinare l’indennità di esproprio ad un collegio composto da un rappresentante dell’espropriante e da un rappresentante dell’espropriato ed da un terzo designato di intesa (ovvero dal Presidente del Tribunale) in modo da rendere più equa la stima e da evitare il contenzioso (art. 21).

Obiettivi di fondo – Il legislatore ha voluto cercare di semplificare il più possibile le procedure di espropriazione per pubblica utilità con l’intento di far partecipare attivamente il soggetto espropriato e deflazionare il contenzioso.