L

Legislazione regionale

Generalità – Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico espropri. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitino la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Nell’ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.

Questioni e applicazioni – Il comma 3 dell’art. 5 testo unico espropri disciplina l’operatività del testo unico stesso, premettendo che esso si applica direttamente in tutte le Regioni fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi fondamentali desumibili dal testo statale o, per le Regioni a statuto speciale, anche dai rispettivi Statuti. Si può pertanto affermare che la normativa regionale previgente al testo unico deve ancora ritenersi operante ed efficace nella parte in cui risulti essere rispettosa dei principi generali dell’ordinamento o desumibili dal testo unico espropri. La legittimità costituzionale delle norme statali c.d. «cedevoli» è stata costantemente ribadita dalla Corte costituzionale (tra le tante Corte Cost 16 marzo 2007, n. 88). La Corte ha infatti richiamato la propria giurisprudenza secondo la quale la legge statale, allorquando interviene a modificare i principi di disciplina di una materia di competenza regionale, può dettare una normativa di dettaglio, immediatamente operativa, idonea a regolare la materia fino a quando non venga sostituita da una legislazione regionale conforme ai nuovi principi. Nell’ambito delle norme c.d. cedevoli la normativa regionale è ad esempio intervenuta frequentemente a modificare il testo unico espropri con riguardo alla fase della determinazione dell’indennità attribuita ai periti (art. 21 testo unico espropri).

Obiettivi di fondo – Il testo unico espropri disciplina i principi fondanti dell’espropriazione, la legislazione regionale precisa alcuni dettagli operativi.

Localizzazione opera pubblica

Generalità – La localizzazione di un’opera pubblica implica valutazioni di ordine sociale, economico e politico riservate all’amministrazione titolare del potere espropriativo, con la conseguenza che tale scelta non è sindacabile dal giudice. La scelta della P.A. rientra infatti nella discrezionalità tecnico-amministrativa dell’ente che procede alla costruzione dell’opera stessa.

Questioni e applicazioni – La localizzazione dell’opera costituisce apprezzamento di merito della P.A., salvo che non sia “ictu oculi” arbitraria, illogica e inutile e che ciò emerga dal comportamento contraddittorio della stessa amministrazione.

Giudice competente – Nelle sole ipotesi quindi che le scelte dell’amministrazione risultino essere totalmente arbitrarie ed illogiche è possibile rivolgersi al giudice amministrativo per contestare la localizzazione dell’opera.