Il provvedimento di acquisizione sanante quale condizione dell’azione per la determinazione dell’indennizzo – Cass. civ., sez. I, 16.04.2025, n. 10074

Fatti di causa

Con una delibera del 1979, il Comune di Bari approva un piano PEEP (edilizia economica e popolare) nell’area di Carbonara C/2, con successiva espropriazione di terreni dei ricorrenti, riducendo l’estensione da 5311 mq a 4250 mq.

Ulteriori espropri si concretizzano tra il 2010 e il 2021, con solo una parte dell’area sottoposta a vincolo e successivamente occupata.

I proprietari, constatata l’illegittima occupazione, notificano nel 2022 una diffida al Comune ex art. 42-bis D.P.R. 327/2001, per regolarizzare l’acquisizione.

Il Comune adotta nel dicembre 2022 la delibera n. 100, ritenuta dagli attori il provvedimento di acquisizione sanante. La Corte d’Appello di Bari, però, dichiara inammissibile il ricorso degli eredi, ritenendo che tale delibera non costituisse il provvedimento formale richiesto dall’art. 42-bis.

Motivi del ricorso in Cassazione

I ricorrenti sollevano tre motivi:

Nullità dell’ordinanza della Corte d’Appello per errata esclusione della “condizione dell’azione” (cioè il provvedimento di acquisizione sanante era stato adottato, secondo loro, nella delibera 100/2022).

Violazione degli artt. 42-bis D.P.R. 327/01 e 194 D.Lgs. 267/2000: la delibera, secondo i ricorrenti, aveva valore pienamente sanante e non solo di riconoscimento di debiti.

Violazione dell’art. 21-septies L. 241/90: si sarebbe eluso il giudicato amministrativo (sentenza TAR n. 1153/2022).

Decisione della Corte di Cassazione

La Corte accoglie il primo motivo: la delibera comunale n. 100/2022 è considerata un effettivo provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis D.P.R. 327/01.

Chiarisce che:

Il consiglio comunale è l’organo competente a disporre l’acquisizione sanante.

Non è necessaria la presenza contestuale di notifica, trascrizione o versamento immediato dell’indennizzo: sono fasi successive e non condizionano l’esistenza del provvedimento.

La motivazione e l’intenzione dell’ente risultano sufficientemente espresse nella delibera, che conferisce il trasferimento della proprietà al Comune sotto condizione sospensiva del pagamento/deposito dell’indennizzo.

La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il provvedimento ablatorio è condizione dell’azione, non semplice presupposto processuale.

Principio di diritto enunciato

«In caso di adozione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, il ricorso da parte del privato per la determinazione dell’indennizzo deve essere proposto avverso la delibera del Consiglio comunale, organo competente in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, restando irrilevante il successivo provvedimento attuativo emesso dal Dirigente dell’ufficio comunale.»

Conclusione

La sentenza della Corte d’Appello di Bari viene cassata, con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione.

Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.

La nuova pronuncia dovrà considerare valida la delibera n. 100/2022 come atto sanante e affrontare nel merito la richiesta di determinazione dell’indennizzo.

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