Giudizio Corte d’Appello
Generalità – Ai sensi dell’art. 54 testo unico espropri il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi alla Corte d’Appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e, comunque, può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità.
Questioni e applicazioni – L’opposizione alla stima dell’indennità, anche se formalmente è stata configurata dal legislatore come azione di impugnazione di atti, in realtà introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita al mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma compie una valutazione diretta a stabilire il quantum dell’indennità effettivamente dovuto. A tale giudizio di opposizione è necessariamente estranea ogni tipologia di rapporto diverso quanto ai soggetti, al titolo o all’oggetto (come il risarcimento del danno derivante dalla imposizione di vincoli alla proprietà o il risarcimento dei danni patrimoniali e morali che si assumano collegati alla vicenda espropriativa).
Obiettivi di fondo – La Corte d’appello in unico grado nominerà nella maggioranza dei casi un consulente tecnico d’ufficio, il quale dovrà autonomamente stimare ex novo i beni per determinare l’indennità di espropriazione prescindendo completamente dalle stime effettuate precedentemente (stima in via amministrativa, stima peritale ex art. 21 testo unico espropri, stima della commissione provinciale). Nel giudizio introdotto dall’espropriato per la determinazione della indennità di espropriazione, il giudice deve procedere alla determinazione del quantum dell’indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili, indipendentemente anche dalle deduzioni e richieste delle parti al riguardo (Cassazione civile, sez. I, 27 gennaio 2005, n. 1701, Giust. civ. Mass., 2005, 1).
Giurisdizione
Generalità – L’attuale – e molto più snella – versione dell’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 recita: “…La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Disciplina previgente – L’art. 53 testo unico espropri prima della riformulazione disponeva: sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. La Corte costituzionale, con sentenza 11 maggio 2006, n. 191, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 53 nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non escludeva i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. Ne era derivava pertanto la sussistenza della giurisdizione amministrativa ogniqualvolta fosse rilevabile un oggettivo, e non meramente intenzionale, svolgersi di un’attività amministrativa costituente esercizio di un potere astrattamente riconosciuto alla P.A. o ai soggetti ad essa equiparati.
Obiettivi di fondo – Il legislatore ha voluto superare, almeno in parte, il criterio di riparto diritto soggettivo – interesse legittimo.
Giurisdizione Tribunali Acque Pubbliche
Generalità – I giudizi in materia di acque pubbliche sono caratterizzati dalla presenza dei Tribunali delle Acque Pubbliche. Accanto ad un Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sede a Roma, vi sono i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche. A questi ultimi furono assegnate le vertenze in tema di diritti soggettivi, al Tribunale Superiore gli appelli contro le sentenze dei Tribunali Regionali e le vertenze in tema di interessi legittimi.
Questioni e applicazioni – Va proposta al Tribunale Regionale e non alla Corte d’Appello l’opposizione alla stima in caso di espropriazioni disposte per opere idrauliche, di bonifica o comunque connesse alla disciplina delle acque pubbliche. L’art. 140, lett. d) t.u. acque non consente di distinguere tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni sine titulo: rientrano pertanto nella previsione normativa sia le controversie concernenti la determinazione dell’indennità di espropriazione, sia quelle da occupazione illegittima o da occupazione acquisitiva. Spettano alla competenza dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche anche le domande relative all’indennità prevista oggi dall’art. 44 testo unico espropri per effetto della realizzazione di opere idrauliche e di bonifica.
Poteri del Tribunale – I Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche dispongono, per la decisione delle cause loro devolute, di tutti i poteri riconosciuti al giudice ordinario. Pertanto non possono annullare provvedimenti amministrativi, ma possono disapplicarli. Alle sentenze dei Tribunali Regionali si applicano i principi che valgono per le sentenze civili. Con riguardo alla qualificazione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, prevale la teoria dualistica che assegna al Tribunale natura di organo specializzato della giurisdizione ordinaria (per le attribuzioni relative a diritti soggettivi) e di giudice speciale (per le attribuzioni in materia di interessi legittimi).
Giurisdizione Corte dei Conti
Generalità – La giurisdizione sui funzionari, sugli impiegati e sugli agenti civili e militari, che nell’esercizio delle loro funzioni cagionino danno allo Stato o ad altra amministrazione dalla quale dipendano, è attribuita alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti.
Questioni e applicazioni – Deve essere affermata la responsabilità amministrativa del tecnico comunale che non abbia portato a termine il procedimento di espropriazione, omettendo la predisposizione degli indispensabili atti amministrativi e causando in tal modo un danno erariale conseguente al risarcimento civile dovuto ai proprietari ablati.
Obiettivi di fondo – La responsabilità amministrativa è caratterizzata: da un rapporto di dipendenza o di servizio nei confronti dello Stato o dell’ente pubblico; da un comportamento anche solo colposo, derivante da negligenza o dalla mancata applicazione della legge, che trova giustificazione solo nella forza maggiore, quale, ad esempio, la carenza organizzativa o l’organico insufficiente; da un danno erariale patrimoniale derivante alla amministrazione, che sia direttamente riconducibile all’evento dannoso.