Testo unico espropri
Il testo unico espropri (d.p.r. n. 327 del 2001) attualmente contiene 59 artt. tra norme legislative e norme regolamentari. È suddiviso in Titoli, Capi e in alcuni casi Sezioni.
Integrazioni e modifiche
Il testo unico espropri è stato peraltro modificato e integrato nel tempo dal: d.lgs. 2002 n. 302; d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330; legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 3, comma 10, dell’Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; articolo 34, comma 37, lettera a), del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, comma 2, lettere a), b) e c), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164; articolo 60, comma 4, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; Legge 29 luglio 2021, n. 108; Legge 29 dicembre 2021, n. 233; articolo 13-bis, comma 1, lettera b), della D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.
Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, peraltro, con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 43 t.u. espr.; l’articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha inserito il nuovo articolo 42 bis t.u. espr. per disciplinare l’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico; la Corte Costituzionale, con sentenza 181 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40 t.u. espr., commi 2 e 3 (incostituzionalità delle tabelle VAM); la Corte Costituzionale con sentenza n. 338/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 7 dell’art. 37 testo unico espropri (incostituzionalità del parametro I.C.I.).
Titolo I – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Il titolo I che contiene gli artt. dall’1 al 7 definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del t.u. In particolare l’art. 1 chiarisce la portata del potere espropriativo limitandolo all’ablazione, anche a favore di privati, di beni immobili o diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
L’art. 2 afferma il principio di legalità sul quale si fonda il potere ablatorio.
L’art. 3 evidenzia i soggetti coinvolti nell’esproprio.
Gli artt. 4, 5, 6, 7 definiscono specificamente le competenze degli enti territoriali in materia di espropriazione. In particolare l’art. 5 è stato profondamente innovato dal d.lg. 2002 n. 302 per adeguarlo al nuovo testo costituzionale approvato in sede di referendum del 7 ottobre 2001.
Titolo II – DISPOSIZIONI GENERALI
Il titolo II, rubricato “disposizioni generali” è suddiviso in capitoli e sezioni arrivando fino all’art. 50. L’art. 6 “regole generali sulla competenza” è stato invece modificato aggiungendo il comma 9-bis dall’art. 60, comma 4, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 con decorrenza dal 17 luglio 2020, convertito in legge dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 con decorrenza dal 15 settembre 2020.
L’art. 8 elenca i casi in cui può essere emanato il decreto di esproprio.
Gli artt. 9, 10, 11 riguardano la fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all’esproprio.
Gli artt. 12, 13, 14 riguardano le disposizioni sul procedimento relativo alla fase di dichiarazione di pubblica utilità.
Gli artt. 15, 16, 17 dettano disposizioni riguardanti l’approvazione del progetto definitivo.
Gli artt. 18, 19 riportano le disposizioni applicabili nel caso di approvazione di un progetto di un opera non conforme alle previsioni urbanistiche.
Gli artt. 20, 21, 22 regolano specificamente le fasi procedimentali per la determinazione dell’indennità di esproprio.
Il 22 bis, inserito dal d.lg. 2002 n. 302, reintroduce l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione che era stata eliminata nella versione originale del t.u.
Gli artt. 23, 24, 25 riguardano il decreto di esproprio e i suoi effetti.
Gli artt. da 26 a 31 riguardano il pagamento dell’indennità di esproprio.
Il 32 concerne la determinazione del valore del bene.
Il 33 è relativo all’espropriazione di un bene unitario.
Il 34 indica i soggetti aventi titolo all’indennità.
Il 35 disciplina il regime fiscale in materia di espropriazioni.
L’art. 36 disciplina in particolare l’indennità nel caso di esproprio di opere private di pubblica utilità.
Gli artt. da 37 a 39 riguardano analogamente la determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di area edificabile o legittimamente edificata, mentre gli artt. da 40 a 42 si riferiscono alla determinazione dell’indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile. L’articolo 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha inserito il nuovo articolo 42 bis t.u. espr. per disciplinare l’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico (l’art. 43 che disciplinava precedentemente la materia è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 8 ottobre 2010, n. 293).
L’art. 44 stabilisce, tra l’altro, l’indennità per l’imposizione di servitù, il 45 le modalità per la cessione volontaria. Gli artt. da 46 a 48 disciplinano l’istituto della retrocessione, mentre gli artt. 49 e 50 dettano le norme per l’occupazione temporanea.
Titolo III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Il titolo III capo I con gli artt. 51 e 52 regola rispettivamente l’espropriazione per opere militari e quelle di beni culturali.
Il capo II aggiunto dall’articolo 1 del D.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 agli artt. da 52 bis a 52 nonies detta disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche, dove sono state introdotte peraltro recentissime modifiche dal comma 2, lettera c-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. Si segnala che nell’art. 52 quinquies “disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali” sono stati aggiunti i commi 2 bis e ter dall’art. 60, comma 4, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 con decorrenza dal 17 luglio 2020, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 11 settembre 2020, n. 120 con decorrenza dal 15 settembre 2020.
Titolo IV – DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Il titolo IV riporta in conclusione disposizioni sulla tutela giurisdizionale dettando, all’art. 53 disposizioni processuali e all’art. 54 disciplinando l’opposizione alla stima. Il titolo V riporta negli artt. 55, 56, 57, 58, 59 norme finali e transitorie.