Effetti del decreto di esproprio – Consiglio di Stato, sezione II, 8 marzo 2021, n. 1907

Nella fattispecie sottoposta al Consiglio di Stato, l’adozione del decreto di esproprio ha radicalmente mutato la situazione di fatto, non essendo più accoglibile una domanda di restituzione dei beni, ormai legittimamente trasferiti alla proprietà pubblica, né configurabile un risarcimento del danno per la perdita “illecita” del bene, essendo intervenuto il legittimo trasferimento di proprietà dell’area in base al decreto di esproprio.

L’occupazione appropriativa, infatti, presupponeva la realizzazione di un’opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa.

Come è noto, tale istituto è stato ormai superato dalla giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio di Stato, a seguito delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’Uomo, per cui l’irreversibile trasformazione viene considerata allo stato un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, come tale inidonea da sé sola a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A., per cui l’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione, sicché il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decidesse di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (cfr., Cass. civ., Sez. I, ord. 6 marzo 2019, n. 6526; Consiglio di Stato, sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4970; id., 29 agosto 2012, n. 4650; Ad. Plenaria 9 febbraio 2016, n. 2).

La cd. rinuncia abdicativa, a seguito della presentazione della domanda di risarcimento danno, è stata poi superata dall’Ad. Plenaria n. 2 del 20 gennaio 2020, che ha affermato che l’illecito permanente viene meno solo con l’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42 bis, con la sua restituzione o con un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva.

Nel caso di specie, tale problematica della occupazione illecita del bene e della irreversibile trasformazione dello stesso, posta dalla società ricorrente nel ricorso di primo grado, comunque, è stata superata, nel corso del giudizio, dall’intervenuta adozione del decreto di esproprio, che ha comportato il legittimo trasferimento della proprietà delle aree espropriate.

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