Deprezzamento della parte del fondo residua a quella espropriata – Principio di unicità dell’indennità

Corte di Cassazione, Sezione 6 1, Civile, Ordinanza, 11 luglio 2018, n. 18220

Data udienza 30 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA

sul ricorso ……….-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Spanò;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. …../2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.

RILEVATO

che:

la corte di appello di Ancona, liquidando l’indennita’ di espropriazione e di occupazione in favore del signor (OMISSIS), per quanto in questa sede rileva, ha escluso – trattandosi di espropriazione parziale – l’applicabilita’ dell’ipotesi prevista dall’articolo 33 TU espropri, affermando, in contrasto con le risultanze peritali, l’insussistenza di alcun nesso fra il distacco del fondo e la residua proprieta’, ricorrendo eventualmente l’ipotesi di cui all’articolo 44 stesso TU, non invocata dalla parte;

il proprietario espropriato propone ricorso, affidato a quattro motivi, cui la S.p.a (OMISSIS) resiste con controricorso

CONSIDERATO

che:

il primo motivo, con assorbimento dei successivi, e’ fondato e va accolto;

il ricorrente, invero, deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 33 ribadendo che, sulla scorta delle risultanze peritali, il danno alla residua proprieta’ per la maggiore vicinanza della stessa alla rete autostradale, a causa delle realizzazione di una terza corsia sulla parte di terreno ablato, avrebbe dovuto essere indennizzato; questa Corte, in proposito ha affermato il principio secondo cui il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato rientra nell’unica indennita’ di espropriazione, che, per definizione, riguarda l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione residua derivata dalla parziale ablazione del fondo, sia essa agricola o edificabile, non essendo concepibili, in presenza di un’unica vicenda espropriativa, due distinte somme, imputate l’una a titolo di indennita’ di espropriazione e l’altra a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento subito dai residui terreni;

ne consegue che la domanda del proprietario che lamenti il deprezzamento delle porzioni residue del fondo espropriato va interpretata dalla corte di appello, competente in unico grado ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 19 come diretta al pagamento di un’unica indennita’, da determinare tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata, a norma della L. 25 giugno 1865, n. 2359, articolo 40 ancorche’ il proprietario chieda, per la parte espropriata e per quella residua, il pagamento di somme distinte a titolo indennitario (Cass., 23 maggio 2014, n. 11504);

deve aggiungersi che, come gia’ affermato da questa Corte, il principio dell’unicita’ dell’indennita’ deve trovare applicazione, anche nell’ipotesi di pregiudizi, sussumibili nell’ambito dell’articolo 46 legge fondamentale (ora articolo 44 TU sulle espropriazioni), in cui la riduzione di valore della parte residua derivi non per effetto della mera separazione (per esproprio) di una parte di suolo, ma in conseguenza dell’opera eseguita su suolo non espropriato ed indipendentemente dall’espropriazione stessa (Cass., 17 maggio 2000, n. 6388; Cass., 26 maggio 1997, n. 4657), e cio’ non solo perche’ nei confronti dell’unico proprietario la vicenda opera, comunque, all’interno della categoria dell’espropriazione e nell’ambito di applicazione dell’ articolo 42 Cost., ma anche perche’, diversamente opinando, si dovrebbe ipotizzare la necessita’ dell’instaurazione di due distinti giudizi in contrasto con i principi derivanti dall’articolo 111 Cost., volti a favorire, mediante la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale, una maggiore economia processuale e la riduzione dei relativi costi (Cass., 15 giugno 2017, n. 14891);

la corte territoriale all’evidenza non si e’ conformata ai principi sopra richiamati, peraltro affermando apoditticamente, in contrasto con gli accertamenti peritali, l’insussistenza dell’unita’ funzionale del fondo espropriato, ragion per cui il ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, deve essere accolto, con rinvio alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, riesaminera’ la domanda alla stregua di quanto evidenziato, provvedendo altresi’ in merito alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

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